Il decreto che disciplina il processo tributario (d. Igs. n.546/1992) afferma che al processo tributario si applicano le norme previste dallo stesso decreto, ed anche, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. Ciò, tuttavia non deve trarci in inganno, nel senso che nel processo tributario esistono anche aspetti per molti versi simili a quelli del processo amministrativo. Per chiarire un po’ le idee è necessario parlare dei principi generali che stanno alla base del processo tributario.

Come il processo civile, anche quello tributario può dirsi fondato sul principio dispositivo, in virtĂą del quale è affidato all’esclusivo potere delle parti l’individuazione sia del contenuto delle domande sulle quali il giudice è chiamato a pronunciare, e sia dei fatti posti a loro fondamento.

A differenza del processo civile (e in sintonia con quello amministrativo), il processo tributario è dominato dall’impulso officioso (e non di parte) per tutto quanto attiene alla ricerca ed acquisizione delle prove, ed in genere allo svolgimento del giudizio. L’impulso officioso trova fondamento nella disposizione che consente alle Commissioni tributarie di esercitare gli stessi poteri istruttori dei quali dispongono gli Uffici tributari, a prescindere dall’esistenza di una istanza di parte. Oggi, però l’impulso officioso conosce diverse deroghe, sempre piĂą crescenti, ad opera delle diverse disposizioni che richiedono l’iniziativa di parte, ad esempio, per ottenere che la controversia venga trattata in pubblica udienza invece che in camera di consiglio.

Altro principio del processo tributario è costituito dalla concentrazione e collegialitĂ  della trattazione della controversia. Infatti, nel processo tributario manca la distinzione tra la fase istruttoria e quella decisoria, in quanto sin dalla prima udienza la controversia viene trattata in sede collegiale per essere decisa. Inoltre, è estranea alla disciplina del processo tributario la figura delle sentenze parziali, essendo esclusa l’ammissibilitĂ  di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande. Pertanto le sentenze devono esaurire l’intera materia del contendere.

Altra caratteristica fondamentale del processo tributario è che esso è un processo essenzialmente documentale, per il fatto che la controversia di solito è decisa sulla base dei documenti prodotti, e per l’estraneitĂ  al processo tributario della prova orale. Tuttavia, ciò solo in parte è vero, in quanto l’oralitĂ  nel processo tributario trova una notevole rilevanza nella possibilitĂ  della discussione orale della controversia in pubblica udienza; inoltre viene rafforzata attraverso l’esercizio del potere di convocazione delle parti, o anche di terzi, per l’acquisizione di conoscenze sui fatti di causa.

Infine, per quanto riguarda i profili probatori, nel processo tributario non hanno spazio le prove legali, e le controversie devono essere decise sulla base del libero convincimento del giudice. In questo ambito, è sempre stato controverso il tema sull’incombenza dell’onere della prova. Per molti decenni gli orientamenti dottrinali hanno oscillato tra la tesi secondo la quale l’onere della prova dovrebbe ritenersi sempre incombente a carico del contribuente (in virtĂą della presunzione di legittimitĂ  dell’atto amministrativo); quella secondo la quale l’onere della prova sarebbe di norma a carico dell’Amministrazione finanziaria; e quella infine, secondo la quale l’impulso officioso per l’acquisizione delle prove nel processo tributario avrebbe reso superflua una regola rigida sulla ripartizione dell’onere della prova.

Oggi, tutte queste incertezze sono state superate, in quanto, da un lato, in dottrina si è superato il mito della presunzione di legittimitĂ  dell’atto amministrativo, e dall’altro lato si è fatta strada l’idea della normale riferibilitĂ  al processo tributario delle regole previste dall’art. 2697 ce. con la sola avvertenza che nel processo tributario non assume rilevanza la posizione processuale delle parti (ossia, l’essere ricorrente o resistente), la natura sostanziale delle circostanze da provare.

In virtĂą di questo, si deve ritenere che l’onere della prova incombe sull’ufficio finanziario per i fatti costitutivi delle sue pretese, mentre incomberĂ  sul contribuente quando deve provare le circostanze impeditive, modificative o estintive della rilevanza di quei fatti.

 

 

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