La disciplina della soggettività passiva deriva da una valutazione del legislatore riguardo caratteristiche della fattispecie tributaria e imputazione dei relativi effetti: deve quindi ritenersi insuscettibile di deroghe derivanti da convenzioni tra privati e da accordi tra contribuenti/p.a. Tuttavia, il 37 DPR 600 dispone che in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato (anche sulla base di presunzioni gravi, precise, concordanti)che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. E’ quindi una previsione diretta ad evitare fenomeni di interposizione fittizia in grado di alterare la fattispecie soggettiva su cui si fonda il sistema dell’imposizione personale (specie la progressività dell’imposizione tipica dell’IRPEF). La persona interposta ha il diritto al rimborso dell’imposta che risulti pagata in relazione a redditi successivamente imputati ad altro contribuente. Il rimborso presuppone definitività dell’accertamento nei confronti del contribuente effettivo e non può comunque superare l’imposta percepita a seguito dell’accertamento nei confronti di questi.

Altra cosa è il tema della disponibilità negoziale del debito d’imposta: esso attiene non alla fattispecie d’imposta bensì agli effetti derivanti dal verificarsi concreto della fattispecie. Siamo davanti alla traslazione economica del prelievo tributario derivante da un accordo con oggetto l’onere del tributo che viene trasferito in capo ad un soggetto diverso da quello ipotizzato dalla fattispecie legale. Si è sollevato il problema della liceità di questi accordi relativamente al 53cos, in quanto si sposterebbe l’obbligazione tributaria su un soggetto senza la capacità contributiva ipotizzata dalla fattispecie come giustificazione legale del prelievo. La Cassazione prima ha accolto questa visione della illiceità, salvo poi cambiare questa giurisprudenza, ritenendo che il richiamo al principio costituzionale della capacità contributiva è improprio (in quanto questa norma è inidonea a condizionare la liceità dei patti sull’imposta, essendo una norma diretta al legislatore).

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