Atti suscettibili di simulazione

La disciplina della simulazione trova applicazione anche in relazione agli atti unilaterali (a contenuto patrimoniale) destinati a una persona determinata.

La dottrina e la giurisprudenza prevalente richiedono l’ulteriore presupposto della ricettizietà dell’atto; pertanto ritengono che siano simulabili soltanto i negozi unilaterali recettizi: essendo tali negozi destinati a una persona determinata, è ben configurabile un accordo simulatorio tra quest’ultima e l’autore della dichiarazione negoziale.

Alla possibile simulazione di negozi unilaterali fa riscontro la possibile simulazione di contratti plurilaterali. La simulazione richiede che l’accordo simulatorio intervenga fra tutte le parti.

Interposizione fittizia e interposizione reale

L’interposizione fittizia è una ipotesi di simulazione soggettiva. Si ha interposizione fittizia, precisamente, quando la parte sostanziale del contratto è diversa da quella che appare; essa richiede, pertanto, un’intesa plurilaterale tra tutte le parti vere del contratto e le parti apparenti. Fra i contraenti prevale la situazione voluta e quindi rapporto contrattuale fa capo esclusivamente a chi è realmente parte di esso con esclusione della parte apparente.

Supponiamo, ad esempio, che B intenda comprare l’immobile offerte in vendita da A ma non voglia rendere noto ai terzi il suo diritto di proprietà. Allora A e B si accordano con C nel senso che quest’ultimo figuri come l’acquirente del bene. In realtà, a chi acquista è B e solo su quest’ultimo grava l’obbligo di pagare il prezzo.

L’interposizione fittizia non deve essere confusa con la stipulazione sotto falso nome, perché questa si limita ad una falsa denominazione della parte senza creare uno sdoppiamento tra parte effettiva e parte apparente.

L’interposizione fittizia, ancora, deve poi essere distinta rispetto all’interposizione reale di persona. Nella prima, infatti, la persona nterposta non è destinataria degli effetti del contratto e solo apparentemente essa figura come parte del contratto. Nell’interposizione reale, invece, la persona interposta acquista i diritti che le derivano dal contratto mai tenuta a ritrasferirli ad una terza persona (come nel caso della rappresentanza indiretta).

La simulazione rispetto alle parti

Tra le parti ha effetto la situazione occultata sotto l’apparenza del negozio simulato.

In particolare riso di distinguere:

– In caso di simulazione assoluta in negozio simulato non produce a un effetto. Per se l’alienazione di un bene è simulata in via assoluta il bene rimane nella sfera giuridica del simulato alienante.

– In caso di simulazione relativa occorre distinguere:

  • il negozio simulato (fittizio) non produce un effetto;
  • il negozio dissimulato (occulto), in quanto voluto, produce, invece, effetti se ha i requisiti di sostanza ( liceità, possibilità, determinatezza o determinabilità) e di forma richiesti dalla legge.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento