Ex 2740cc il contribuente risponde dell’adempimento dell’obbligazione tributaria con tutti i suoi beni presenti e futuri. La garanzia della conservazione del patrimonio del debitore è rimessa agli ordinari istituti di diritto comune. Ora però, il Codice Civile prevede una serie di privilegi per il credito tributario, ispirati a una tutela di tale credito nel concorso con altri crediti: questi sono sia privilegi generali (che si riferiscono a ogni bene mobile o immobile del debitore) sia privilegi speciali (che si riferiscono a specifici beni mobili o immobili, consentendo l’aggressione del bene vincolato al privilegio anche nei confronti del 3° acquirente del bene stesso). Dopo la riforma del 1975 i privilegi trovano specifico riferimento all’imposta a tutela di cui sono posti. Singole fattispecie di privilegio:il 2752 prevede privilegio generale sui mobili del debitore a tutela della riscossione dell’IRPEF e dell’IRPEG (ora si intende per l’IRES), sui redditi non rilevanti da immobili, relativamente ai crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente.  (vedi pag 360-361).

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