I privilegi non sono diritti reali quanto piuttosto cause di prelazione, ovvero di preferenza dei creditori che ne sono provvisti rispetto agli altri creditori. Essi, tuttavia, iscrivendosi sui beni del debitore, assolvono ad una funzione simile a quella del pegno e dell’ipoteca. Non si tratta di costituzione volontaria, ma di costituzione legale (art. 2845): la legge concede il privilegio a determinate categorie di crediti, i quali vengono ordinati secondo una graduatoria minuziosa che non dipende dal tempo in cui è sorto il credito ma dalla natura del privilegio.

Il privilegio può essere (art. 2846):

  • generale, se si esercita su tutti i beni mobili del debitore.

Il creditore munito di privilegio generale non può pregiudicare l’acquisto fatto dai terzi (art. 2747 co. 1).

  • speciale, se si esercita su determinati beni mobili o immobili del debitore.

Al contrario del caso precedente, il creditore munito di privilegio speciale prevale sui terzi acquirenti (art. 2747 co. 2), quindi, può soddisfarsi sulle cose sulle quali esercita il privilegio anche se non appartengono al suo debitore.

Tale privilegio non può pregiudicare il creditore pignoratizio (beni mobili), ma, in certi casi, può prevalere sull’ipoteca (beni immobili) (art. 2748).

Risulta fondamentale l’ordine dei privilegi, disposto sia dal Codice civile (art. 2777) sia dalla legislazione speciale (l. n. 426 del 1975):

  • in primo luogo sono preferiti:
    • i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili (artt. 2755 e 2770 co. 1).

Tali crediti prevalgono anche sui crediti pignoratizi e ipotecari.

  • il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche (art. 2770 co. 2).
  • in secondo luogo sono preferiti i crediti dei lavoratori subordinati, dei professionisti, degli agenti di commercio, dei coltivatori, degli artigiani e delle società (art. 2751 bis).
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