L’ipoteca. È un diritto reale di garanzia costituito su beni iscritti nei pubblici registri (immobili, autoveicoli, navi ecc.); per l’esistenza dell’ipoteca è necessaria la sua iscrizione nei pubblici registri del luogo ove è sito il bene. L’ipoteca cc 2808 consente al creditore, se il debitore non adempie spontaneamente al proprio obbligo, di soddisfare il credito espropriando il bene ipotecato e vendendolo, anche se esso è stato alienato dal debitore a terzi.

  1. Iscrizione nei pubblici registri. Per iscrivere l’ipoteca nei pubblici registri occorre possedere un valido titolo, rappresentato da un provvedimento dell’autorità giudiziaria (ipoteca giudiziale), da una situazione espressamente prevista dal codice civile (ipoteca legale) o dal consenso del proprietario del bene da ipotecare (ipoteca volontaria). L’ipoteca giudiziale può essere iscritta sulla base di una sentenza di condanna al pagamento di una somma, al risarcimento di danni o all’adempimento di altra obbligazione; quella legale può esserlo sui beni del debitore (anche contro la volontà di quest’ultimo) dal venditore di un immobile a garanzia del relativo prezzo e dal condividente per il pagamento dei conguagli a lui dovuti a seguito della divisione di un bene in comunione; quella volontaria può esserlo in forza di contratto che la preveda espressamente o di dichiarazione unilaterale di chi la concede.
  2. Sullo stesso bene possono essere iscritte più ipoteche. In questo caso ognuna di esse è contraddistinta da un numero d’ordine che determina il grado della stessa e che esprime l’ordine temporale di iscrizione. Il grado assume rilevanza nel caso della vendita del bene ipotecato: il ricavato soddisferà, innanzitutto, il credito garantito dall’ipoteca di primo grado, l’eventuale residuo, il credito garantito dall’ipoteca di secondo grado.
  1. L’ipoteca cc 2847 conserva il suo effetto per 20 anni; per evitare che se ne verifichi l’estinzione occorre provvedere alla sua rinnovazione prima che sia decorso il termine di 20 anni. Il creditore può iscriverla nuovamente trascorso questo termine, ma la nuova ipoteca decorre dalla nuova iscrizione.
    1. Realizzazione ed estinzione. Quando il bene ipotecato viene venduto a terzi, questi possono subirne l’espropriazione: per evitarla cc 2858, gli acquirenti possono pagare i crediti per i quali è stata iscritta ipoteca, oppure rilasciare il bene acquistato in modo che l’espropriazione avvenga nei confronti dell’amministratore nominato dal tribunale o mediante speciale procedimento (purgazione delle ipoteche) nel quale viene offerto al creditore il prezzo stipulato per l’acquisto. L’ipoteca cc 2882 viene estinta con la cancellazione, che ricorre quando il credito è estinto o quando il creditore vi rinuncia.

Il pegno. cc 2784 s È un diritto reale concesso al creditore dal debitore o da un terzo su un bene mobile a garanzia di un credito; il bene viene così destinato al soddisfacimento del creditore qualora il debitore non adempia ai propri obblighi. Il creditore può farsi assegnare dal giudice la cosa in pagamento del credito sino alla concorrenza dell’ammontare del debito oppure può soddisfarsi sul ricavato della vendita della cosa oggetto di pegno anche se essa è stata venduta ad altri; possono essere oggetto di pegno, oltre ai beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili.

Caratteristica del pegno è la sua indivisibilità ossia il fatto che anche quando è stata pagata una parte del debito il pegno permane sull’intera cosa.

  1. Per costituire il pegno occorre la consegna del bene e che quest’ultima risulti da una scrittura con data certa indicante sia il credito che la cosa data in pegno, se il creditore intende farsi pagare con prelazione.
  2. Obblighi del creditore. Dopo la sua costituzione, il pegno comporta, per il creditore che ha ricevuto la cosa, l’obbligo di custodirla sino a quando, in caso di inadempimento, ne chiederà l’assegnazione in pagamento o la vendita; durante la custodia non può usare la cosa e se ne perde il possesso può chiederne la restituzione con l’azione di spoglio. Se la cosa produce dei frutti, il creditore può farli suoi imputandoli prima alle spese e agli interessi, quindi al capitale.

I privilegi. Sono cause legittime di prelazione che consentono ai creditori che ne sono provvisti di essere soddisfatti con preferenza rispetto ai restanti creditori. Caratterizzati dall’essere iscritti sui beni del debitore, essi assolvono una funzione analoga a quella del pegno e dell’ipoteca ma, a differenza di questi, non sono diritti reali di garanzia e nascono esclusivamente per legge cc 2745, e non volontariamente: è infatti la legge che concede il privilegio a determinate categorie di crediti in considerazione della loro causa che li fa ritenere particolarmente meritevoli di tutela e che per questo motivo provvede anche a ordinare minuziosamente i privilegi secondo una graduatoria che determina l’ordine di preferenza tra due crediti assistiti da privilegio: in questo caso l’ordine non dipende infatti dal tempo dell’iscrizione, ma esclusivamente dalla natura del credito.

  1. Privilegi generali e privilegi speciali. I privilegi cc 2746 possono essere generali o speciali. I primi si esercitano su tutti i beni mobili del debitore, quelli speciali invece si esercitano soltanto su determinati beni mobili o immobili del debitore: se esercitati su beni immobili prevalgono in linea di principio sull’ipoteca, se su beni mobili non prevalgono in linea di principio sul pegno cc 2748. Vi sono però eccezioni a tali regole cc 2777: ad es., i crediti per spese di giustizia sono preferiti a ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario, i crediti dello Stato per tributi indiretti non possono venir soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti ipotecari ecc. L’importanza dell’ordine dei privilegi è dunque notevole e per questo la legge lo disciplina dettagliatamente, in particolare in materia di fallimento: l’attivo viene infatti ripartito secondo l’ordine dei privilegi, con la conseguenza che i restanti creditori possono soddisfarsi soltanto se rimangono beni.

La fideiussione. cc 1936 s È il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce

personalmente, nei confronti del creditore, l’adempimento di un’obbligazione altrui: debitore e fideiussore divengono così obbligati in solido, e il creditore può richiedere l’adempimento dell’obbligazione all’uno o all’altro, indifferentemente (se però adempie il fideiussore, egli è sostituito nei diritti del creditore verso il debitore, cioè potrà rivalersi su di lui negli esatti termini dell’obbligazione originaria). Nel contratto di fideiussione può però essere deciso che il creditore si rivolga per l’adempimento prima al debitore, e solo in caso di mancata soddisfazione, al fideiussore. La volontà di prestare fideiussione deve risultare da una espressa e chiara manifestazione di volontà. In genere, la prestazione di una fideiussione è fatta dal fideiussore d’accordo con il debitore, ma tale accordo non è necessario: la fideiussione è un contratto tra il fideiussore e il creditore, al quale non partecipa il debitore principale (infatti la fideiussione è valida anche se il debitore non ne è a conoscenza: basta che esista la sua obbligazione). Il fideiussore può garantire anche solo una parte del credito.

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