Le controversie tributarie rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario

La giurisdizione del giudice ordinario trova riconoscimento, nell’ambito delle controversie tributarie, in relazione alle opposizioni esercitabili nella fase propriamente esecutiva della riscossione dei tributi. Infatti, la possibilità di ricorso alle Commissioni è limitata alla sola possibilità di impugnare l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, e non si estende invece anche agli atti esecutivi posti in essere dall’agente della riscossione (pignoramento, determinazione delle modalità di vendita all’asta, ecc.).

Di recente, il legislatore ha ammesso l’esperibilità (dinanzi al giudice ordinario) dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per le questioni riguardanti la pignorabilità dei beni, e la normale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per le questioni riguardanti le regolarità formale e sostanziale degli atti esecutivi medesimi.

Le controversie tributarie rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo

Anche al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) viene riconosciuto un certo ambito di operatività nel campo delle controversie tributarie. Tale ambito operativo deriva dal fatto che al giudice amministrativo viene attribuito dalla legge la tutela delle situazioni giuridiche qualificabili come interessi legittimi. Tale tutela trova attuazione nello Statuto del Contribuente (legge n. 212/2000), con il quale è stato stabilito che la natura tributaria dell’atto non esclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti. Quindi, al di fuori delle controversie in materia di accertamento e di riscossione (che sono di competenza o del giudice tributario o di quello ordinario), esistono spazi riservati al giudice amministrativo:

  • Una prima area è rappresentata dalle impugnazioni degli atti amministrativi generali (le tariffe d’estimo, le delibere degli enti locali in materia di istituzione e disciplina dei relativi tributi, ecc.);
  • Inoltre compete al giudice amministrativo anche la tutela nei confronti degli atti amministrativi individuali in materia di variazioni del domicilio fiscale, sospensioni della riscossione, dilazioni e rateizzazioni del pagamento, e in tutte quelle ipotesi in cui vengono dalla legge eccezionalmente riconosciute all’Amministrazione aree di discrezionalità in materia di determinazione dei modi e dei tempi della riscossione o della restituzione dei tributi;
  • Un’ulteriore area di intervento del giudice amministrativo viene oggi ravvisata nelle ipotesi di esercizio illegittimo dei cd. poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria, in particolar modo con riferimento a quei poteri che maggiormente incidono sul diritto olio riservatezza.

 

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