Essa è il contratto con cui l’associato, a fronte dell’apporto di capitale o lavoro, partecipa all’attività o ad uno o più affari di un imprenditore, nella veste d’associante. In corrispettivo l’associato riceve dall’associante una remunerazione, la cui entità è parametrata ai risultati dell’attività esercitata dall’impresa. L’associante è titolare di un reddito d’impresa (previa deduzione della quota di utili spettanti all’associato), mentre il reddito dell’associato può esser ricondotto a diverse categorie reddituali che dipendono dalla natura del suo apporto (se l’apporto è costituito solo da opere o servizi, il reddito dell’associato è assimilato ai redditi di lavoro autonomo e sulla somma percepita è operata dall’associante una ritenuta alla fonte come acconto pari al 20%; se l’apporto è costituito da soli capitali, cioè beni o denaro ovvero è misto, cioè capitali più lavoro, il reddito dell’associato è qualificato come reddito di capitale e in questo caso bisogna vedere se l’apporto è “qualificato” o “non qualificato” cioè se risulta o meno superiore a certi limiti percentuali rispetto al patrimonio netto contabile del soggetto associante: se l’apporto è “non qualificato” gli utili percepiti dall’associato concorrono per intero a formare il reddito del percipiente, se l’apporto è “qualificato” gli utili percepiti sono parzialmente esenti e concorrono a formare il reddito in misura del 40% del loro ammontare e non si applica alcuna ritenuta.

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