Si realizza col versamento diretto da parte del contribuente della somma dovuta secondo le modalità previste dalle singole leggi d’imposta. Per le imposte sui redditi la legge prevede il versamento diretto al concessionario della riscossione o alla tesoreria provinciale dello Stato: il versamento può farsi:

 1)con delega irrevocabile a una banca convenzionata, la quale rilascia apposita attestazione conforme al modello ministeriale;

 2)con conti correnti postali intestati al concessionario (la l. 413/1991 ha introdotto il “conto fiscale”: esso è aperto presso il concessionario competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente e registra ogni versamento e rimborso relativo alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’IVA, può anche estendersi ad altri tributi. Le somme riscosse dal concessionario sul conto fiscale sono versate entro il 3° giorno lavorativo alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari);

3) pagamenti telematici per soggetti titolari di partita IVA.

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