A) I casi nei quali la riscossione delle imposte sui redditi avviene mediante ruolo possono essere indicati, innanzitutto, in via residuale, cioè come l’insieme dei casi nei quali non è prevista la riscossione mediante ritenuta diretta o versamento diretto. Ricevuta la dichiarazione, non corredata dalla quietanza del versamento diretto delle imposte dovute in base alla dichiarazione stessa, l’amministrazione finanziaria iscrive a ruolo le somme non versate. Vi sono tre ipotesi di iscrizioni a ruolo in base alla dichiarazione:

1) presentazione della dichiarazione senza previo versamento diretto (o con insufficiente versamento) delle somme liquidate (nella stessa dichiarazione);

2) maggiori somme liquidate in base alla dichiarazione per effetto del controllo formale e documentale della dichiarazione;

3) dichiarazione dei redditi soggetti a tassazione separata (per tali somme non è previsto il versamento diretto).

Sono poi riscosse mediante ruolo le somme dovute in base agli accertamenti; nel campo delle imposte dirette, la riscossione tramite ruolo è l’unica prevista per gli importi dovuti in base agli accertamenti .

B) La legge distingue diverse specie di ruoli:

– ruoli principali, nei quali sono iscritte le imposte liquidate in base alla dichiarazione;

– ruoli suppletivi, nei quali sono iscritte le imposte dovute in base agli accertamenti;

– ruoli speciali, nei quali sono iscritte le somme dovute dai sostituti;

– ruoli straordinari, nei quali sono iscritte in via anticipata rispetto ai tempi ordinari, le somme per le quali vi sia fondato pericolo per la riscossione. Le imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari sono riscossi in unica soluzione, mentre sono riscosse in più rate quelle iscritte negli altri ruoli.

C) La formazione dei ruoli è di competenza degli uffici delle imposte (per le riscossioni che hanno per titolo l’avviso di accertamento) e dei centri di servizio ( per le riscossioni che hanno per titolo la dichiarazione); nella formazione materiale dei ruoli, l’amministrazione è coadiuvata dal Consorzio obbligatorio dei concessionari della riscossione: i ruoli sono quindi trasmessi alla direzione regionale che, a sua volta, dopo avervi apposto il visto di esecutorietà, li consegna al concessionario.

D) La consegna del ruolo al concessionario lo rende esigibile; il concessionario deve rendere note ai singoli soggetti iscritti le iscrizioni che li riguardano, mediante notificazione della cartella esattoriale; la cartella riproduce, in sostanza, i dati della singola partita di ruolo; dalla sua notificazione decorre il termine per ricorrere.

E) Dal punto di vista del contenuto, il ruolo si presenta come un elenco dei contribuenti con l’indicazione del tributo, nel periodo d’imposta, dell’imponibile, dell’imposta, delle somme dovute, ecc.. Il punto critico concerne la motivazione.

A tal fine, può essere utile la distinzione tra ruolo meramente riproduttivo di un atto precedente (nel qual caso non si ravvisa alcuna esigenza di motivazione) e ruolo innovativo, per il quale invece si pone l’esigenza di rendere edotto il contribuente delle ragioni dell’iscrizione.

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