Gli effetti del ruolo

Il ruolo è atto collettivo: contiene una molteplicità di “partite”, o iscrizioni. Interessa l’effetto della singola iscrizione, che è duplice: concerne, da un lato, l’obbligo di pagare, dall’altro l’esecuzione forzata. Nel caso di ruolo fondato su dichiarazione, non pare corretto affermare che il ruolo determina l’esigibilità del debito; questo debito, già in precedenza, doveva essere soddisfatto; il ruolo reitera l’obbligo, e l’inadempimento di questo obbligo apre la via all’esecuzione forzata. L’effetto del ruolo è invece definibile in termini di esigibilità quando il ruolo si fonda sull’avviso di accertamento; in tale ipotesi, l’iscritto non avrebbe potuto adempiere, prima del ruolo. Qui dunque il ruolo produce un effetto definibile in termini di esigibilità; inoltre, pone un obbligo di adempimento, la cui omissione permette anche qui l’esecuzione forzata. Poiché è stabilito che, se il ruolo non è impugnato, non è permesso agire per ripetere (ciò che è stato corrisposto in base all’iscrizione divenuta definitiva), è parso di doverne desumere che il ruolo abbia, in generale, valore di atto d’imposizione. Il ruolo non è atto costitutivo dell’obbligazione tributaria; esso è mero strumento di riscossione (ossia atto che se non viene pagata la somma iscritta, abilita l’amministrazione all’esecuzione forzata); posto tutto ciò, la mancata impugnazione del ruolo non dovrebbe consolidare altro che gli effetti del ruolo (azione esecutiva), e non dovrebbe impedire il rimborso delle somme riscosse mediante ruolo. L’art. 16 del d.p.r. n° 636 sembra peraltro contraddire questo svolgimento logico, in quanto stabilisce che l’istanza di rimborso è proponibile solo in assenza di atti impugnabili; quindi quando vi è l’iscrizione a ruolo, l’impugnazione del ruolo è la via obbligata da percorrere per ottenere l’annullamento del ruolo, il rimborso di ciò che è stato versato in base a ruolo. Tale norma però non riguarda tutte le iscrizioni a ruolo.

A) Essa riguarda in primo luogo, le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio; tali iscrizioni implicano un conguaglio, per cui, se in sede di iscrizione provvisoria viene riscosso più di quello che era riscuotibile per tale via, in sede di iscrizione definitiva sarà detratto tutto l’importo provvisoriamente riscosso, iscrivibile o no che fosse.

B) Il problema no riguarda il ruolo affetto da vizi propri, ossia il ruolo che, dovendo riprodurre un atto precedente, illegittimamente se ne discosti, per cui il rimborso deve essere effettuato d’ufficio a prescindere da istanze di parte.

C) Il problema non riguarda il ruolo che non sia stato preceduto da avviso di accertamento o di liquidazione; l’unico caso in cui si ha preclusione del rimborso è dunque quello in cui il ruolo sia stato formato in base alla dichiarazione, e si assuma che la dichiarazione è dichiarazione di un’imposta non dovuta.

Gli effetti riflessi del ruolo

Si discute se il ruolo esplichi effetti, non solo sul soggetto iscritto, ma anche nei confronti di altri soggetti. In linea di principio , il ruolo – come ogni altro atto giuridico – esplica effetti solo nei confronti del soggetto, a cui si rivolge. Il titolo esecutivo non ha efficacia contro terzi, eccettuati gli eredi (l’eccezione è apparente; gli eredi non sono terzi, ma prendono su di sé le posizioni giuridiche del de cuius). Il titolo esecutivo, in conclusione, non ha efficacia verso i terzi; unica eccezione, a tale principio, se di eccezione si tratta, è costituita dai coobbligati dipendenti limitati; tali soggetti rimangono estranei al processo di esecuzione, ma il particolare diritto di garanzia che insiste sui loro beni ne consente il pignoramento e la vendita in virtù del titolo esecutivo riguardante l’obbligato principale; il caso della moglie, che abbia presentato dichiarazione congiunta con il marito.

Lascia un commento