Esiste tutto un complesso di regole, intese a disciplinare il procedimento di rimborso: ossia il complesso di attività che verificano ed attuano il credito di rimborso. La disciplina generale, applicabile nei casi in cui non vi siano norme specifiche è così riassumibile:

– atto iniziale del procedimento di rimborso è una istanza dell’interessato;

– l’istanza è proponibile in caso di versamento diretto o qualora manchino o non

siano stati notificati atti impugnabili;

– l’istanza è proponibile nei termini previsti dalle singole leggi d’imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro 2 anni dal pagamento, ovvero se posteriore, da quando sia sorto il diritto alla restituzione;

– all’istanza segue l’accoglimento (atto di rimborso), o il rigetto della stessa ( provvedimento di diniego), ovvero l’inerzia dell’ufficio;

– in caso di provvedimento di diniego l’interessato può proporre ricorso alla commissione entro 60 gg.; se il ricorso è omesso non può essere riproposta l’istanza;

– in caso di silenzio, l’interessato può ricorrere quando siano trascorsi almeno 90 gg. dalla presentazione dell’istanza e fino a quando il rimborso non è prescritto.

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