La concessione di misure cautelari richieste dall’ufficio o ente impositore, a garanzia del credito per il pagamento delle sanzioni. L’istanza è presentata al Presidente della Commissione tributaria provinciale, ed ha per oggetto l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e degli obbligati solidali e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, ivi compresa l’azienda.
L’istanza deve essere notificata alle parti interessate, le quali possono, entro 20 gg. dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. La commissione decide con sentenza. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso il reclamo al collegio entro 30 gg..
I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di 120 gg. dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione, ed altresì in esito alla sentenza di primo grado che accoglie il ricorso.
La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice d’appello riduce proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro.