Le misure personali possono essere applicate soltanto quando esiste in concreto almeno una delle esigenze cautelari indicate tassativamente dall’art. 274. Il pubblico ministero, pertanto, nel presentare al giudice la richiesta motivata di disporre una misura cautelare, deve fornire gli elementi di prova che dimostrino in concreto sia l’esistenza di tutte le condizioni necessarie per applicare la misura richiesta (gravi indizi e punibilità in concreto) sia il ricorrere di una delle esigenze cautelari:

  • il pericolo di inquinamento della prova (lett. a): il pubblico ministero deve dimostrare che vi sono in concreto situazioni di attuale pericolo sia per l’inquinamento della prova (occultamento) sia per la sua acquisizione genuina (alterazione). La situazione di pericolo deve inoltre essere fondata su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità;
  • il pericolo di fuga (lett. b), esigenza che sussiste quando l’imputato si è dato alla fuga o vi è il concreto pericolo che si dia alla fuga. Il giudice, tuttavia, deve ritenere possibile che all’imputato possa essere irrogata in concreto una pena superiore a due anni di reclusione;
  • il pericolo che vengano commessi determinati reati(lett. c): la misura coercitiva può essere applicata quando vi è il pericolo che l’imputato commetta uno dei seguenti delitti:
    • gravi delitti con l’uso di armi o di altri mezzi di violenza personale;
    • gravi delitti contro l’ordine costituzionale;
    • delitti di criminalità organizzata;
    • delitti della stessa specie di quello per il quale si procede.

Tale pericolo deve essere desunto da specifiche modalità del fatto di reato e dalla personalità pericolosa dell’autore del fatto.

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