Il codice pone le seguenti condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali:

  • una determinata gravità del delitto addebitato all’imputato (artt. 280 e ss.). Il codice, in particolare, dispone che non siano applicabili misure coercitive o interdittive nei procedimenti per i reati contravvenzionali. In questi ultimi, al contrario, si possono adottare soltanto misure cautelari reali (es. sequestro). L’art. 280, peraltro, impedisce che possano applicarsi misure coercitive o interdittive al di sotto di una soglia minima di gravità del delitto addebitato. Ai sensi dell’art. 278 per determinare tale quantità occorre considerare la pena detentiva prevista nel massimo per il singolo delitto consumato o tentato. Alla quantità così individuata devono poi essere aggiunti gli aumenti (o le diminuzioni) di pena previsti per le circostanze ad efficacia speciale (circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura di pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato) o ad effetto speciale (circostanze che comportano un aumento o una diminuzione superiore a 1/3).

 Nel regolare l’applicazione di tali misure cautelari il codice distingue tre categorie di delitti:

  • i delitti punibili nel massimo con la reclusione fino a tre anni, per i quali non può essere disposta nessuna misura cautelare, neanche di tipo meramente obbligatorio;
  • i delitti punibili nel massimo con la reclusione superiore a tre anni ma inferiore a quattro, ai quali sono applicabili le misure coercitive diverse dalla custodia in carcere;
  • i delitti punibili nel massimo con la reclusione di almeno quattro anni o con l’ergastolo, per i quali può essere disposta anche la misura della custodia in carcere (art. 280 co. 2). Detta misura è ammessa anche nei confronti di quegli imputati che rientrano nella seconda categoria e che hanno trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (co. 3).
  • la punibilità in concreto del delitto: ai sensi dell’art. 273 co. 2, infatti, nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (es. legittima difesa) o di non punibilità (es. fatti compiuti a danno di congiunti) o se sussiste una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata (es. indulto) ;
  • la presenza di gravi indizi di reità (quantum di prova alto) (art. 273 co. 1). Tale concetto di indizi, tuttavia, non deve essere interpretato nel suo significato tecnico di prova logica, quanto piuttosto in un senso più ampio, comprendente anche le prove rappresentative. Occorre naturalmente tenere conto del fatto che le misure cautelari vengono di regola applicate nella fase delle indagini preliminari, sulla base di prove ancora in evoluzione e in attesa di ricevere una piena conferma attraverso il contraddittorio dibattimentale.

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