Per quanto riguarda la tutela contro gli atti di riscossione coattiva, si ravvisano due forme di tutela: una amministrativa, ed una giurisdizionale. Queste forme di tutela vanno distinte, a seconda che investano il titolo della riscossione, o la sua fase esecutiva.

Per quanto riguarda i titoli di riscossione, la tutela giurisdizionale è riservata alle Commissioni tributarie, alle quali può ricorrersi, anche per motivi diversi da quelli inerenti i vizi propri degli atti, soltanto quando essi non siano stati preceduti dalla notificazione di atti (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, ecc.). Mentre, la tutela amministrativa è data dalla possibilità che gli Uffici delle entrare sospendano la riscossione delle imposte contestate, su richiesta di parte.

Per quanto riguarda gli atti della fase esecutiva (pignoramento, fissazione della vendita, ecc.), invece, è prevista una indiretta tutela amministrativa attraverso la sollecitazione dell’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza sull’attività di riscossione, che la legge attribuisce agli Uffici tributari. Mentre, per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, la legge prevede la proponibilità dinanzi al giudice ordinario:

Delle opposizioni all’esecuzione riguardanti l’eventuale impignorabilità dei beni aggrediti dal concessionario:
E delle opposizioni relative ai singoli atti esecutivi del concessionario medesimo (ad esempio, la determinazione del prezzo base per la vendita all’asta dei beni pignorati, le modalità di vendita, ecc.).

Per quanto concerne l’opposizione proponibile dal terzo che si ritenga leso dall’esecuzione, la legge ne esclude la proponibilità relativamente ai beni mobili rinvenuti nella casa di abitazione del debitore che abbiano formato oggetto di precedente esecuzione esattoriale nei riguardi del medesimo debitore.

Alla luce di tutto questo possiamo dire che, le sole questione che rimangono escluse dalla tutela giurisdizionale, sono quelle che hanno per oggetto il diritto di procedere ad esecuzione forzata per eventi verificatesi successivamente alla formazione del ruolo (ad esempio, l’inosservanza di provvedimenti di sospensione o rateizzazione dei pagamenti, ecc.).

 

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