Il ruolo

I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari. Questi ultimi possono essere formati per le imposte per le quali esiste un fondato pericolo per la riscossione, e sono caratterizzati dal fatto che possono avere ad oggetto l’intero ammontare delle imposte e degli interessi, risultanti dagli avvisi di accertamento, anche se non definitivi. I ruoli devono essere formati distintamente per ciascuno degli ambiti territoriali nei quali i concessionari della riscossione operano, e diventano esecutivi, nei confronti dei singoli contribuenti, mediante la cartella di pagamento, la quale deve essere notificata, da parte del concessionario della riscossione, entro un termine di decadenza che recenti norme fissano per:

Il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivitĂ  di liquidazione;
Il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito dei controlli formali;
E il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

La cartella di pagamento deve contenere, oltre l’indicazione delle somme dovute, anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notificazione, e l’avvertimento che, in mancanza, si procederĂ  ad esecuzione forzata. Decorso inutilmente tale termine, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica e sino al pagamento, gli interessi di mora (al tasso determinato annualmente dal Ministero delle Finanze), e, soprattutto, il concessionario del Servizio di riscossione può procedere all’espropriazione forzata.

Qualora, l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notificazione di un ulteriore avviso di intimazione ad adempiere entro 5 giorni l’obbligo risultante dal ruolo; e tale avviso, a sua volta, perde efficacia nel caso in cui l’espropriazione non venga iniziata entro 180 giorni dalla data della sua notifica. La cartella di pagamento, oltre ad essere un atto di partecipazione dell’iscrizione a ruolo, svolge anche la funzione di otto preliminare all’esecuzione forzata (tale funzione prima era riservata al cd. avviso di mora).

L’ingiunzione fiscale

La disciplina dell’ingiunzione fiscale (il cui ambito operativo è fortemente limitato per l’avvenuta generalizzazione della riscossione a mezzo ruolo) prevede che essa deve contenere l’ordine al contribuente di provvedere al pagamento del tributo entro il termine di 30 giorni, ed il preavviso dell’inizio degli atti esecutivi, in caso di inadempimento. Questo atto viene predisposto dall’ufficio tributario che ha proceduto all’accertamento o alla liquidazione del tributo, e poi vidimato e reso esecutivo dal pretore del luogo in cui si trova l’ufficio che ha emesso l’ingiunzione. Inoltre, si afferma solitamente che, essendo l’ingiunzione fiscale preordinata all’esecuzione forzata, nel caso in cui quest’ultima non venga avviata entro 90 giorni, la stessa ingiunzione perde efficacia, e deve essere rinnovata.

 

Lascia un commento