Profili generali. Osservazioni introduttive
Esistono due forme di riscossione dei tributi:
Quella rappresentata dagli obblighi di versamento, i quali possono suddividersi in obblighi di versamento in acconto o a saldo;
E quella costituita dai prelievi realizzati attraverso atti amministrativi di riscossione, che possono a loro volta distinguersi in riscossioni a titolo definitivo o provvisorio.
L’attività amministrativa di riscossione dei tributi ha subito negli ultimi anni notevoli modifiche. In merito, possiamo dire che:
Innanzitutto, vi è stata la tendenza ad estendere sempre più l’ambito operativo del sistema esattoriale di riscossione (in origine riservato alle sole imposte dirette), sino a farne strumento esclusivo di riscossione coattiva per la quasi totalità delle entrate tributarie e per molte entrate extratributarie;
Poi, vi è stata la tendenza al superamento del principio del non riscosso per riscosso nella disciplina dei rapporti interni tra Amministrazione finanziaria e concessionari della riscossione, in favore di strumenti più efficienti di tutela degli interessi pubblici connessi all’attività di riscossione dei tributi;
Infine, vi è stata la tendenza a concentrare in capi agli Uffici preposti all’accertamento dei tributi, i poteri di controllo sull’operato dei concessionari della riscossione, con le facoltà di concedere sospensioni, dilazioni, rateazioni dei pagamenti, ecc.
Un’ulteriore evoluzione si è avuta, a partire del 1° ottobre del 2006. con la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione, e l’attribuzione dei relativi compiti all’Agenzia delle Entrate, che li svolge attraverso una Società per azioni-denominata Riscossione S.o.a. oggi denominata Equitalia). i cui soci sono l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
Funzione ed effetti degli atti di riscossione
Gli atti di riscossione, a differenza degli atti di accertamento, consistono in ordini esecutivi di pagamento, e sono finalizzati all’acquisizione (eventualmente coattiva) del tributo. Le principali espressioni degli atti di riscossione sono costituite dall’iscrizione a ruolo e dall’ingiunzione fiscale. Infatti, questi atti sono definiti atti di riscossione per il solo fatto che il loro contenuto, di norma, consiste in una intimazione al pagamento di imposte risultanti da altri atti (dichiarazioni, avvisi di accertamento, ecc.).
Gli atti di riscossione hanno natura provvedimentale, in quanto determinano situazioni di incontestabile doverosità di pagamento (e di improponibilità di azione di rimborso) nel caso di mancato pagamento. Proprio per questo motivo che ruolo e ingiunzione, generalmente vengono annoverati tra i provvedimenti impositivi di prestazioni pecuniarie.
Inoltre, per sottolineare l’idoneità di questi atti ad incidere sulla sfera patrimoniale del cittadino, sarebbe più corretto parlare di funzione ablativo (nel senso che l’atto toglie al cittadino il godimento o l’esercizio di un diritto) piuttosto che di funzione impositiva.
Bisogna precisare che non sempre l’ablazione ha carattere definitivo, in quanto nei casi di prelievi che possono essere effettuati soltanto a titolo provvisorio, allora l’ablazione rimane reversibile, anche in assenza di impugnazione.