La distinzione tra riscossione diretta e delegata

L’ingiunzione fiscale e ruolo sono atti formalmente diversi, in quanto connessi a due distinti sistemi di riscossione delle imposte: quella diretto da un lato, e quella delegato (o per mezzo di esattore) dall’altro.

Il primo sistema si ha quando p affidato agli uffici impositori lo svolgimento di tutte le attivitĂ  relative la riscossione dell’imposta. In tal caso, il titolo esecutivo di riscossione consiste in un ordine individuale di pagamento denominato ingiunzione fiscale.

Si ha invece il secondo sistema di riscossione (che di norma costituisce il sistema tipico di riscossione) quando gli uffici finanziari provvedono soltanto all’emissione del titolo esecutivo, costituito dal ruolo di riscossione. Mentre, lo svolgimento delle susseguenti attivitĂ  di riscossione delle somme dovute dal contribuente è attribuito a soggetti esterni la P.A. (in passato definiti esattori, ed oggi concessionari del servizio di riscossione). Per quanto riguarda le caratteristiche principali di questo sistema diciamo che:

  • Il ruolo è un atto collettivo, in quanto consiste in un elenco di contribuenti che l’ufficio competente predispone distintamente per i singoli ambiti territoriali in cui i concessionari operano, e che deve contenere l’indicazione dell’ammontare delle somme dovute;
  • Il ruolo diventa titolo esecutivo con la sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio o di un suo delegato;
  • Infine, il ruolo viene trasmesso all’agente della riscossione, il quale deve occuparsi di tutti gli adempimenti necessari per conseguire i pagamenti dovuti dai contribuenti, e versare agli uffici di tesoreria dell’Ente impositore i proventi riscossi entro il 10°giorno successivo alla riscossione medesima. Inoltre, il concessionario può essere chiamato a versare anche le somme non riscosse, quando l’Ente impositore abbia contestato alcune specifiche gravi inadempienze nello svolgimento dell’attivitĂ  di riscossione, e notificato il cd. diniego di discarico.

 

La distinzione tra riscossioni definitive e provvisorie

Altra distinzione fondamentale, è quella tra riscossioni definitive e quelle provvisorie. In entrambi i casi, l’amministrazione può riscuotere coattivamente le somme; ma, mentre le riscossioni definitive sono caratterizzate dal fatto che, in assenza di impugnazioni dei relativi atti, le somme ottenute vengono definitivamente acquisite dall’Ente impositore, le riscossioni provvisorie, invece, consistono in acquisizioni precarie; e che necessitano di successivo ragguaglio, o rimborso d’ufficio, anche in assenza di impugnazione dei relativi atti.

Nello specifico sono definitive le riscossioni che hanno il loro fondamento nelle dichiarazioni dello stesso contribuente, o in sentenze passate in giudicato. Mentre sono provvisorie, le riscossioni che hanno il loro fondamento negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti sanzionatori contestati giudizialmente.

Per quanto riguarda la disciplina che regola la riscossione provvisoria, bisogna dire che tale disciplina è posta a tutela degli interessi dell’Erario, e ciò lo si può desumere dalla disciplina dei cd. ruoli straordinari, che possono essere emessi nei casi di fondato pericolo per la riscossione, e nei quali le imposte possono essere iscritte, sempre a titolo provvisorio, ma per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento.

 

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