Per quanto riguarda le norme che disciplinano i criteri di determinazione dell’IRAP, possono essere individuate tre aree di disciplina che riguardano rispettivamente, la determinazione della base imponibile, delle aliquote, e la ripartizione della base imponibile tra le diverse Regioni nelle quali il contribuente abbia eventualmente svolto l’attività produttiva.

  • Nell’ambito della base imponibile, la regola generale è che l’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività produttiva esercitata nel territorio della regione; il valore della produzione netta assume significati diversi in ordine ai tipi di attività che sono oggetto di tassazione. Infatti, nel campo delle normali attività d’impresa, la nozione valore della produzione netta è costituita dalla differenza tra i ricavi d’esercizio e gli ordinari costi della produzione, ad esclusione delle perdite sui crediti. Restano invece estranei alla base imponibile dell’IRAP sia i proventi e gli oneri finanziari (quindi, ad esempio, gli interessi attivi e quelli passivi), e sia i proventi e gli oneri straordinari (ossia le plusvalenze e le minusvalenze). Mentre, nel campo delle attività di lavoro autonomo, il valore della produzione netta è dato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti, compresi gli ammortamenti ad esclusione degli interessi passivi. Nel campo degli Enti non commerciali e delle pubbliche amministrazioni, viene invece assunto a valore della produzione netta l’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, o ad esso erogate. In tal caso, si è fuori dalle vere attività produttive, in quanto non è configurabile una nuova ricchezza prodotta dall’attività medesima. La determinazione della base imponibile dell’IRAP in base all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente è motivata dall’intento di mantenere una certa continuità con il gettito procurato dai soppressi contributi sanitari ( i quali erano dovuti anche dagli Enti non commerciali e dalle pubbliche amministrazioni, ed erano determinati, appunto, secondo l’ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente);
  • Anche le aliquote sono stabilite in misura diversa per le diverse tipologie di attività. Nello specifico è prevista una aliquota del 4.25% per gli Enti non commerciali, mentre è prevista una aliquota dell’8.5% per le pubbliche amministrazioni;
  • Infine, per il riporto dello base imponibile tra le diverse regioni interessate, il criterio fondamentale è costituito dall’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale utilizzato in stabilimenti, cantieri e uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi nel territorio di ciascuna regione; mentre viene interamente imputata alla regione del domicilio fiscale del soggetto passivo la parte della produzione netta derivante da attività svolte nel territorio di altre regioni senza l’impiego, per almeno 3 mesi, di personale dipendente.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento