Rapporto d’imposta e obbligazione tributaria

Esaminata la fattispecie dell’imposta, ne vanno ora indagati gli effetti. La dottrina tradizionale, come già sappiamo, ordinava la materia in termini di rapporto d’imposta, inteso come rapporto complesso, comprendente tutte le situazioni soggettive facenti capo sia al contribuente che all’ente impositore. La dottrina moderna ha abbandonato tale impostazione teorica che aveva il duplice difetto di unificare in uno schema unitario situazioni giuridiche eterogenee (sostanziali e formali, finali e strumentali) e di trascurare l’aspetto dinamico del fenomeno, dando esclusivo rilievo al profilo statico. Sotto il profilo oggettivo, effetto principale della fattispecie dell’imposta è l’obbligazione tributaria.

La base imponibile

La misura del debito d’imposta risulta dall’applicazione del tasso d’imposta fissato dalla legge, ad una grandezza, denominata base imponibile. Non bisogna confondere presupposto e base imponibile, anche quando lo stesso evento viene assunto dalla legge sia come presupposto, sia come base imponibile.

Concettualmente, presupposto è ciò che provoca l’applicabilità di un tributo; base imponibile ciò che ne determina la misura; il primo determina l’an debeatur, la seconda il quantum, Può darsi peraltro identificazione o sovrapposizione di concetti; il reddito, ad esempio, è al tempo stesso presupposto e base imponibile.

La base imponibile è costituita prevalentemente da una grandezza monetaria: l’ammontare del reddito, il valore di un bene, un corrispettivo contrattuale. Ma può essere anche costituita da cose misurate secondo le loro caratteristiche di misura e peso, o considerate nella loro unità.

Composizione e stima della base imponibile

Il legislatore non si limita ad indicare quale sia la base imponibile di un tributo (reddito, patrimonio ereditario), ma detta anche le norme che, da un lato, stabiliscono la composizione della base imponibile, dall’altro ne regolano i criteri di valutazione.

A) le norme sulla composizione della base imponibile possono riguardare, da un lato, gli elementi attivi, dall’altro gli elementi passivi.

B) Rilevata la composizione della base imponibile, subentra poi la stima della stessa: stima o valutazione che è regolata di solito anch’essa dalla legge. Il valore imponibile può essere configurato in più modi. Secondo una classificazione possono distinguersi:

1) il valore effettivo, cioè il valore che la base imponibile ha assunto nel caso concreto, sottoposto all’imposta;

2) il valore normale o corrente: ai fini dell’imposta di registro, si pensi al valore del bene negoziato; ai fini dell’imposta sul reddito, si ricordi il valore dei corrispettivi dei contratti tra società di un medesimo gruppo;

3) il valore ordinario, cioè il valore che si ricava dalla media di una serie di osservazioni operata su casi tipici;

4) il valore medio, cioè il valore che si ottiene dalla media dai valori assunti dal bene imponibile in un dato periodo di tempo;

5) il valore presunto, cioè quello forfettizzato dalla legge con la predeterminazione di indici o parametri.

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