Per quanto riguarda le norme che determinano l’imposta, quest’ultima viene calcolata sul valore dei singoli immobili posseduti da ciascun soggetto passivo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; mentre l’obbligo di versamento (da assolvere in due rate) ha ad oggetto l’imposta complessivamente dovuta da ciascun contribuente a ciascun Comune, per ogni anno solare.
È previsto il calcolo separato per ogni immobile, in virtù del fatto che i Comuni possono stabilire aliquote diverse per ogni tipologia di immobile. La base imponibile dell’ICI è costituita dal valore patrimoniale dei singoli beni, al lordo delle passività che gravano su di esse; e le regole per la sua determinazione variano a secondo che si tratti:
Terreni agricoli o di fabbricati già iscritti al catasto;
Di fabbricati che non risultano ancora iscritti al catasto;
Di aree fabbricabili.
Nel primo caso, la base imponibile dell’ICI è determinata sulla base di un criterio tabellare, ossia moltiplicando le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio di ciascun anno, per i moltiplicatori stabiliti per la determinazione del valore dei beni.
Per la seconda categoria di beni, la base imponibile è invece determinata dalla rendita di fabbricati similari già iscritti al catasto. Quindi, in questo caso, al contribuente è fatto carico non solo dell’obbligo di dichiarazione ma anche dell’obbligo di versamento sulla base della rendita che si presume attribuibile all’immobile.
Infine, per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale (prezzo che si determina in una libera contrattazione) del terreno in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
La disciplina, poi viene completata da una serie di norme che prevedono esenzioni e detrazioni d’imposta per casi particolari (abitazione principale, fabbricati inagibili, ecc.).