Per quanto riguarda la competenza delle Commissioni, essa viene delineata secondo un criterio territoriale, in base al quale le controversie devono essere proposte dinanzi alla Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede il soggetto nei cui confronti il contribuente intende agire (Ufficio, Ente locale), a prescindere dai luoghi in cui il ricorrente è domiciliato o si è realizzata la materia imponibile. La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile.
L’eventuale difetto di competenza può essere rilevato, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce (e non nei gradi successivi). E l’eventuale ricorso ad una commissione incompetente non costituisce un impedimento alla prosecuzione del processo, qualora, una volta che essa abbia riscontrato il vizio ed indicato la Commissione competente, il processo viene riassunto dinanzi a quest’ultima nel termine stabilito dalla stessa sentenza dichiarativa di incompetenza, o, in mancanza, entro 6 mesi.
Per quanto riguarda le parti del processo tributario, esse sono il ricorrente e l’Ufficio finanziario (o l’Ente locale) che ha emanato l’atto impugnato o che non ha emanato l’atto richiesto. La qualitĂ di parte del processo tributario è quindi determinata dall’essere stati autore o destinatario, dell’atto, o comportamento, che ha dato vita al processo. Una importante innovazione introdotta col decreto legislativo n. 546/1992 è costituita dall’obbligatorietĂ dell’assistenza tecnica (salvo per le liti di valore inferiore a 5 milioni di lire), per le parti diverse dall’Ufficio finanziario e dall’Ente locale, ad opera di un difensore abilitato.
Però, la disciplina dell’assistenza tecnica prevista per il processo tributario, si differenzia da quella prevista per gli altri processi giurisdizionali in 2 aspetti:
- Abilitati all’assistenza tecnica nel processo tributario non sono soltanto gli avvocati, ma anche gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali;
- Per l’Ufficio finanziario sembra dalla legge emergere un vero e proprio divieto di assistenza tecnica ad opera dell’Avvocatura dello Stato nel giudizio di primo grado, essendo essa prevista solo per il grado di appello, e come semplice possibilitĂ .
In ogni caso, la disciplina speciale sull’assistenza tecnica opera solo per i primi due gradi di giudizio, in quanto per il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione sono richiamate tutte le regole generali previste per il processo civile, le quali impongono l’assistenza in giudizio da parte di avvocati iscritti nell’apposito albo dei difensori a ciò abilitati, e dell’Avvocatura Generale dello Stato. Il legislatore del 1992 ha dedicato molta attenzione alla possibile pluralitĂ di parti nel processo tributario con l’introduzione di norme che disciplinano il litisconsorzio e l’intervento nel processo tributario. Nello specifico, il legislatore ha stabilito che:
a) Se l’oggetto del ricorso riguarda in modo inscindibile piĂą soggetti, essi devono essere tutti parte nello stesso processo; e se il ricorso non è stato proposto da, o nei confronti di, tutte le parti, il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza {litisconsorzio necessario);
b) Possono intervenire volontariamente nel processo, o essere chiamati in giudizio, i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso;
c) Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse, al momento della costituzione in giudizio, è giĂ decorso il termine di decadenza.
L’ipotesi indicata al punto a) rappresenta un caso di vero e proprio litisconsorzio necessario nel processo tributario. Essi sono molto rari, in quanto è da escludere la configurabilitĂ di controversie inscindibili nelle ipotesi di coobbligazione solidale tributaria. Tuttavia, controversie inscindibili possono ravvisarsi in quelle riguardanti il classamento catastale, o il diniego di agevolazioni tributarie, relativamente a cespiti appartenenti a piĂą titolari. Mentre sono molto piĂą frequenti i casi di litisconsorzio facoltativo che di norma si ha in tutti i casi in cui piĂą soggetti coobbligati al pagamento di un medesimo tributo, pur potendo agire separatamente, preferiscano proporre congiuntamente le loro domande in un medesimo processo.