La base imponibile

Data la varietà degli atti soggetti ad imposta di registro, la disciplina sulla determinazione della base imponibile è abbastanza articolata. Ad esempio, per gli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, la base imponibile è costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto; per le permute, dal valore del bene che dà luogo alla maggiore imposta, ecc. E’ necessario fare alcune precisazioni su questa disciplina:

Nel sistema dell’imposta di registro, per valore si intende il maggiore importo tra il corrispettivo pattuito e il valore venale in comune commercio dei beni e dei diritti oggetto dell’atto; il valore venale deve esser indicato nell’atto se risulta maggiore del corrispettivo pattuito;
Nel campo dei trasferimenti a titolo oneroso, vige il principio per il quale i debiti e gli altri oneri accollati per effetto dell’atto concorrono a formare la base imponibile, e non sono quindi da essa deducibili. Quindi l’imposta viene commisurata al valore lordo dei bene trasferiti;
Nel campo delle donazioni e liberalità, invece la base imponibile è costituita dal valore globale dei beni e diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario. In tal caso quindi, viene tassato l’incremento patrimoniale conseguito dal donatario a seguito della donazione; • Infine, sempre con riferimento alle donazioni, esse sono soggette a tassazione soltanto sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l’importa di 350 milioni di lire (circa 181 euro). Quindi, questa è la quota che ciascun donante può trasferire a ciascun beneficiario in esenzione da imposta.

I soggetti passivi

L’imposta di registro e quella sulle donazione prevedono norme differenti per quanto riguarda i rispettivi soggetti passivi.

Nel campo dell’imposta di registro, la legge non fornisce una chiara definizione dei relativi soggetti passivi, ma si limita ad una qualificazione generica. Precisamente, ai sensi di legge, sono obbligati al pagamento, oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, anche i soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, le parti contraenti e coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce fiscalmente rilevanti.

Questa regola generale è accompagnata da alcune norme particolare. Ad esempio, la responsabilità dei pubblici ufficiali è limitata al pagamento dell’imposta principale dovuta per la registrazione dell’atto, e non si estende al campo delle successive imposte complementari e suppletive: per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, o presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento è soltanto chi ha chiesto la registrazione.

Detto ciò possiamo dire, che i veri soggetti passivi dell’imposta di registro sono le parti contraenti e gli altri soggetti obbligati al pagamento indicati dalla legge, ad eccezione dei pubblici ufficiali, i quali sono soltanto responsabili per il pagamento dell’imposta dovuta all’atto della registrazione. Invece, nel campo delle imposte sulle donazioni, particolarmente delicati sono i problemi che sussistono per l’identificazione dei relativi soggetti passivi, a seguito della notevole evoluzione della materia nel corso di questi anni.

Alla fine, in virtù della sostanziale corrispondenza del regime delle donazioni a quello dei trasferimenti onerosi, si potrebbe dire che la disciplina dei soggetti passivi dell’imposta sulle donazioni sia oggi rappresentata da quella relativa ai trasferimenti a titolo oneroso. Ma anche in questo caso si tratta di una soluzione che è suscettibile di forti critiche.

 

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