Gli oneri fiscali e contributivi

Gli oneri fiscali sono normalmente deducibili dal reddito d’imposta, alla stregua dei costi normali, quando sono inerenti all’attività dell’impresa (ciò si desume indirettamente dal 1° art 99). Questa regola della deducibilità trova limiti ad opera di disposizioni esterne al TUIR, es. per l’IRAP e l’ICI, indeducibili ai fini delle imposte sui redditi. Per quanto riguarda gli oneri contributivi, il 99 3° dispone che i contributi alle associazioni sindacali e di categoria sono ammessi in deduzione nell’esercizio in cui sono corrisposti se e nella misura in cui siano dovuti in base a formale delibera assembleare.

 

Gli oneri di utilità sociale (100 TUIR)

Essi sono spese che, pur non inerenti all’attività dell’impresa, sono  comunque deducibili entro certi limiti (deroga al principio d’inerenza, che si giustifica nella rilevanza sociale che assume la finalità per cui la spesa è sostenuta).

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