L’ammontare dell’imposta dovuta è condizionato, oltre che dal livello di reddito complessivo del contribuente e da quello dell’aliquota applicabile, anche dalle deduzioni dal reddito complessivo, e dalle detrazioni d’imposta che sono previste dal TUIR. Queste misure sono accomunate dall’intento di attuare la personalità dell’imposizione, consentendo che vengano sottratte all’imposizione le parti del reddito che in qualche modo sono connesse ai bisogni primari del contribuente o a quelli dei suoi familiari. Nonostante rispondano a finalità omogenee, oneri deducibili e detrazioni d’imposta differiscono per quanto riguarda le conseguenze economico-finanziarie. Infatti, gli oneri deducibili incidendo sulla base imponibile, determinano risparmi d’imposta tanto più elevati quanto maggiore è il reddito complessivo. Mentre le detrazioni d’imposta comportano vantaggi uguali per tutti i contribuenti, indipendentemente dal livello del loro reddito imponibile. Nell’ordinamento vigente, il legislatore privilegia le deduzioni dall’imponibile. In merito, ne possiamo individuare quattro tipi: oneri deducibili deduzione per l’abitazione principale, deduzione per la progressività dell’imposta e deduzioni per oneri di famiglia.

  • Gli oneri deducibili consistono in erogazioni di reddito necessitate (spese mediche nei casi di grave e permanente invalidità, ecc.), o che, pur non essendo necessitate, sono state dal legislatore ritenute meritevoli di apprezzamento positivo (contributi versati a forme pensionistiche complementari, ecc.);
  • La deduzione per l’abitazione principale invece riguarda una particolare ipotesi di autoconsumo di un reddito in natura. Essa opera nel caso in cui alla determinazione del reddito complessivo abbiano concorso redditi di immobili destinati ad abitazione principale dello stesso contribuente o dei suoi familiari. In questo modo viene escluso dalla tassazione il reddito utilizzato dal contribuente per il soddisfacimento della fondamentale esigenza abitativa;
    • La deduzione per la progressività dell’imposta, invece ha la funzione di consentire l’esenzione di redditi minimi e di attuare indirettamente una graduale elevazione delle aliquote d’imposizione, ai bassi livelli di reddito (ad esempio, nel primo scaglione, che va da 0 a 26.000 euro, si applica l’aliquota del 23%; nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente sia pari a 3.000 euro, in tal caso si applicherà una aliquota pari a 0; per redditi superiori si applicheranno aliquote sempre più crescenti, fino ad arrivare all’aliquota pari al 23% per quei redditi pari a 26.000 euro);
    • Le deduzioni per oneri familiari invece rispondono all’esigenza di diversificare, a parità di reddito complessivo, la situazione fiscale dei contribuenti a seconda dei relativi carichi di famiglia. Esse sono previste per il coniuge non legalmente separato, per i figli e per gli altri familiari conviventi, che non posseggano redditi propri maggiori a 5.500.000 lire (circa 2840 euro).

Nel campo delle detrazioni d’imposta, esse sono previste dalla disciplina che regolano le detrazioni per oneri. Esse riguardano una vasta gamma di spese (interessi passivi, spese sanitarie, spese per corsi di istruzione secondaria e universitaria, ecc.) tassativamente previste dal legislatore. Tuttavia si tratta di spese per le quali il legislatore prevede la possibilità di operare detrazioni dall’imposta lorda per un ammontare pari al 19% dell’importo della spesa effettuata. Quindi se il contribuente ha sostenuto spese scolastiche e universitarie pari a 1.000 euro, avrà la possibilità di ridurre di 190 euro l’imposta dovuta. Nel campo dell’IRES ovviamente non operano né le deduzioni per l’abitazione principale, né quelle per la progressività dell’imposta e per oneri familiari. Sono invece riconosciuti alcuni oneri deducibili e alcune detrazioni per oneri.

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