Il trattamento agevolato previsto dalla normativa non è legato ad una speciale situazione di privilegio riconosciuta agli enti religiosi in quanto tali, ma trova fondamento nella ritenuta meritevolezza dello svolgimento di determinate attività da parte di un numero indeterminato di soggetti tra cui sono collocati per assimilazione anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti:

  • queste agevolazioni non contrastano con i principi fissati dall’art. 20 Cost., il quale, vietando speciali gravami fiscali a carico degli enti di culto, sembra però consentire un trattamento fiscale agevolato per gli stessi enti. Lo scopo di tale norma, in particolare, è quello di escludere che lo Stato possa intraprendere, introducendo appositi gravami fiscali, un’azione sperequativa fra gli enti di una confessione religiosa o una redistribuzione delle risorse tra gli enti di tutte le confessioni religiose (Finocchiaro);
  • una ragione di perplessità potrebbe essere il fatto che non tutti gli enti religiosi sono equiparati alle ONLUS, ma solo quelli delle confessioni munite di intesa. Tale scelta del legislatore, tuttavia, non sembra censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, trattandosi non della imposizione di speciali gravami fiscali, ma della concessione di agevolazioni fiscali che potrebbero richiedere un giudizio sull’affidabilità del destinatario;

un’altra ragione di perplessità può sorgere per la stessa ampiezza della agevolazioni fiscali concesse agli enti religiosi, per il fatto che le confessioni religiose godono anche del finanziamento da parte dello Stato attraverso la partecipazione alla quota dell’8 per mille

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