La fase dell’efficienza operativa ha posto alcuni problemi fondamentali che occorre analizzare:

  • efficacia temporale delle sentenze costituzionali (art. 136 Cost. e art. 30 della l. n. 87 del 1953): la parziale retroattività delle pronunce può in alcuni casi determinare conseguenze gravi in tema di caducazione degli atti e di validità dei procedimenti in corso. Sebbene la Corte abbia talvolta cercato di rimediare a questo problema ponendo dei termini per la decorrenza degli effetti, la questione non sembra risolta: il giudice ordinario, infatti, potendosi sentire non vincolato al limite temporale posto dalla Corte, potrebbe estendere oltre tale limite l’applicazione della pronuncia costituzionale;
  • sentenze di spesa: alcune sentenze, nel dichiarare l’illegittimità di una legge, sottraggono un’entrata o aumentano un’uscita per il bilancio statale. Si pone quindi un problema di compatibilità con l’art. 81 Cost. secondo cui <<ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte>>. In ambito di applicazione del principio di eguaglianza, la linea che si è sviluppata va del senso di ritenere che l’art. 81 non rappresenti un limite insuperabile, dal momento che la corte non può farsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue sentenze;
  • rapporti tra giurisprudenza costituzionale e comunitaria: esiste una situazione di potenziale conflitto data dalla comunanza di ambiti in cui la Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea si trovano a pronunciarsi. Sempre più spesso, in particolare, il diritto comunitario incide sul parametro costituzionale, divenendo parametro integrativo dello stesso (art. 117).
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