Ai fini delle imposte dirette

Nel campo delle imposte dirette, i soggetti titolari degli obblighi contabili sono gli imprenditori commerciali (sia societari che individuali) e gli esercenti arti e professioni. Il diritto tributario non conosce la figura del piccolo imprenditore (che è civilisticamente esonerato dagli obblighi contabili), ed articola gli obblighi contabili nei due regimi della contabilità ordinario e dello contabilità semplificata, in base al conseguimento o meno, nell’anno precedente di un predeterminato ammontare di ricavi.

Per quanto riguarda il regime di contabilità semplificata, diciamo che prevede particolari regole di accertamento e particolari criteri di determinazione del reddito, che vanno complessivamente a formare il regime delle imprese minori. La legge prevede che il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno se non viene superato l’ammontare prestabilito di ricavi.

Però la stessa legge consente alle imprese minori di optare per il regime di contabilità ordinaria, con decorrenza dall’anno in cui l’opzione è esercitata, e con effetto vincolante per almeno 3 anni-li regime di contabilità ordinaria è caratterizzato dall’obbligo di tenere, oltre al libro giornale ed al libro degli inventari, anche i registri prescritti ai fini dell’IVA ed altre scritture contabili ausiliarie. Mentre, il regime di contabilità semplificata è caratterizzato dall’obbligo di tenere i registri prescritti ai fini IVA, oltre il libro giornale e il libro degli inventari, nel caso in cui ricorrano i presupposti civilistici.

Infine, per gli esercenti arti e professioni è invece prevista soltanto la tenuta di un apposito registro nel quale devono essere cronologicamente annotate le entrate incassate e le spese sostenute.

 

Gli obblighi contabili IVA

Una diversa disciplina è prevista per gli obblighi contabili nel campo dell’IVA, per la diversità dei criteri di imputazione temporale delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA stessa, rispetto a quelli previsti nel campo delle imposte dirette. Quindi, gli obblighi contabili IVA si aggiungono a quelli stabili per le imposte dirette. Questi obblighi sono estesi anche alle imprese agricole (che sono invece esenti dagli obblighi ai fini delle imposte dirette). Tali obblighi consistono negli obblighi di fatturazione e in quelli di registrazione.

L’obbligo di fatturazione consiste nella necessità che ogni operazione che rientri nel campo di applicazione dell’imposta (anche se operazione non imponibile o esente) venga accompagnata dall’emissione di una fattura, ossia un documento, datato e numerato, contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione medesima (cedente, cessionario, oggetto della prestazione, ecc.).

La fattura deve essere emessa in duplice copia dal soggetto che ha effettuato la cessione dei beni o la prestazione di servizio, al momento di effettuazione dell’operazione; e una delle due copie deve essere consegnata o spedita all’altra parte. In caso di inosservanza di tale obbligo, la legge prevede sanzioni anche a carico del destinatario dell’operazione, quando l’acquisto sia stato effettuato nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, e l’acquirente non abbia provveduto a regolarizzare la stessa operazione nei modi e nei tempi appositamente previsti dalla legge.

Sono diverse i casi che costituiscono deroghe all’obbligo di fatturazione. La più importante è costituita dalle operazioni di commercio al minuto. In questi casi, infatti è prevista, per ragioni pratiche, solo l’obbligo di registrazione giornaliera dell’ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti. Tuttavia la stessa legge prevede che anche in questi casi si dovrà assolvere l’obbligo di fatturazione se al momento di effettuazione dell’operazione viene richiesta la fattura.

La fattura non ha solo effetti di documentazioni, ma ad essa sono connesse diverse conseguenze di particolare rilevanza come il fatto che:

  • Al destinatario dell’operazione, se anch’esso soggetto IVA, viene riconosciuto il diritto di detrarre l’imposta addebitata con la fattura (a prescindere dal pagamento);
  • Se anteriormente al verificarsi dell’operazione imponibile, viene emessa fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura o del pagamento.

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di registrazione, esso consiste nella necessità che vengano annotate in appositi registri, secondo il loro ordine cronologico, sia le fatture emesse che le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti effettuati. Per le prime, è previsto che l’annotazione deve essere effettuata entro 15 giorni; per le seconde, prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

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