Il servo diviene libero mediante un apposito atto del proprietario, la manumissio.

Abbiamo tre forme di manumissio: la manumissio vindicta, testamento, censu, che fanno acquistare allo schiavo contemporaneamente la libertà e la cittadinanza romana.

– La manumissio vindicta è un atto in cui si ha formalmente la pronunciazione di una formula liberatoria, allo scopo di far acquistare la libertà ad un soggetto in stato di schiavitù.

– La manumissio testamento è un atto mediante il quale il dominus dispone che nel periodo successivo alla sua morte, lo schiavo debba essere liberato.

– La manumissio censu consisteva nell’iscrizione dello schiavo come libero e cittadino nelle liste del censimento che dal367 a.c. venivano preparate ogni cinque anni. La denuncia veniva fatta dal servo sotto autorizzazione del dominus.

Oltre a questi modi di manomissione, in seguito si ammisero anche altri modi non solenni i quali conferivano al manomesso solo la libertà e non la cittadinanza. Questi soggetti presero il nome di “latini iuniani” dal nome della legge del I sec. d.c. : la “LEX IUNIA NORBANA”.

Nel tardo antico si ha la distinzione tra manomissioni civili e pretorie, le prime perdono quasi completamente la solennità che avevano nei periodi precedenti.

A partire dal IV sec. d.c. si sviluppa una nuova forma di manomissione chiamata manumissio in ecclesia, la quale attribuisce anche la cittadinanza romana.

Tutti gli altri tipi di manomissioni non erano solenni e gli schiavi acquisivano lo status di latini iuniani quando il dominus che avesse agito in giudizio per riacquistare la potestas sul servus e il giudice gli avesse negato l’azione.

Nella legislazione di Augusto iniziano ad apparire delle restrizioni alla libertà di manomettere in relazione al numero di schiavi posseduti dal dominus (LEX FUFIA CANINA), all’età dello schiavo o del dominus (LEX AELIA SENTIA).

Fuori dalla manomissione la liberazione degli schiavi poteva avvenire: per legge, per volontà di un magistrato, per sanzione in capo al dominus, abbandono da parte del padrone, violazione del divieto di non prostituire l’ancilla, usucapione, assunzione di voti monacali da parte dello schiavo.

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