Il ricorso per cassazione costituisce un’impugnazione esperibile contro le decisioni che il tribunale della libertà ha pronunciato sulla richiesta di riesame o sull’appello (art. 311 co. 1). I motivi di ricorso tassativi, previsti dall’art. 606 (es. mancanza della motivazione), evidenziano come la Corte di cassazione non possa esaminare nel merito il provvedimento impugnato. I soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione sono:

  • l’imputato;
  • il suo difensore;
  • il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura;
  • il pubblico ministero presso il tribunale della libertà.

Come detto, è possibile anche il ricorso per saltum (co. 2) contro le sole ordinanze che dispongono una misura coercitiva ab initio, ma tale impugnazione è concessa soltanto all’imputato ed al suo difensore e solo per motivi inerenti la violazione di legge.

La Corte di cassazione decide in camera di consiglio (art. 127) entro trenta giorni dalla ricezione degli atti (co. 5).

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