La giurisdizione penale è una giurisdizione autosufficiente, cioè ha una cognizione autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale. L’art. 2 comma 1 stabilisce il dovere del giudice penale di risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione di cui è investito; quella con cui viene risolta la questione logicamente prioritaria è una semplice pronuncia incidentale che può avere natura civile, amministrativa o penale e che ha rilevanza solo all’interno del procedimento in cui è inserita, senza alcuna efficacia vincolante in nessun altro processo. Sono state previste delle eccezioni alla regola e sono da farsi risalire alle disposizioni suddivisibili in due categorie: da un lato si collocano le disposizioni che in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate o confiscate si limitano a devolvere la relativa soluzione al giudice civile, dall’altro quelle disposizioni che, occupandosi specificamente delle questioni da cui dipende la decisione definitiva, disciplinano i presupposti e il modus dell’eventuale sospensione, nonché l’efficacia della decisione intervenuta in sede extrapenale. Si tratta di due sole ipotesi con riferimento alle quali è parso opportuno consentire che sulla questione pregiudiziale intervenga una vera e propria decisione.

Il primo caso riguarda le questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia o di cittadinanza, in merito alle quali il giudice può sospendere il processo allorché ricorrano tre condizioni:

a) sussistenza effettiva di un rapporto di pregiudizialità tra risoluzione della controversia e la regiudicanda penale;

b) la serietà della questione pregiudiziale;

c) deve essere già stata proposta azione a norma delle leggi civili.

Nel caso di sospensione è prevista la pronuncia di un’ordinanza che può essere impugnata in cassazione. Finchè duri la sospensione è possibile solo il compimento di atti urgenti. Alla sentenza irrevocabile intervenuta in sede extrapenale viene riconosciuta efficacia di giudicato.

La seconda ipotesi di sospensione è quella prevista dall’art. 479, che prende in considerazione qualsiasi altra questione di competenza del giudice civile o amministrativo. La sospensione ex art. 479 può essere disposta solo nel corso del dibattimento e:

a) la risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull’esistenza del reato;

b) la controversia deve risultare di particolare complessità;

c) deve essere già in corso il relativo provvedimento presso il giudice civile o amministrativo. Come ulteriore condizione è richiesto che la legge civile o amministrativa non ponga limitazioni alla prova della situazione soggettiva controversa.

Vi sono alcune differenze rispetto alla sospensione prevista dal primo caso: si consente al giudice di revocare anche d’ufficio l’ordinanza di sospensione qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno e la sentenza extrapenale non ha efficacia vincolante, il giudice può disattenderla ma deve motivare tale scelta.

 

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