Vi sono diverse figure di sospensione:

  • Sospensione necessaria ex art.295 cpc → l’arresto del processo è imposto dalla pendenza di un differente processo dalla cui definizione dipende la decisione della causa a causa di un nesso di pregiudizialità tra i due giudizi. Inizialmente la sospensione era automatica in tutte le ipotesi di pregiudizialità penale (pendenza di processo penale). Il giudice doveva sospendere il processo anche quando egli stesso o altro giudice doveva risolvere una controversia civile o amministrativa dalla quale dipendesse la decisione della causa. La sospensione necessaria è ritenuta pericolosa. Il cpc del 1988 ha dettato una nuova disciplina che rilega a figura solo eccezionale questo tipo di sospensione. Il nuovo testo dell’art.295 cpc stabilisce che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa → la sospensione del processo deve essere ordinata solo su specifiche disposizioni di legge se il nesso si delinea tra controversie devolute a giurisdizioni diverse, o disposta sulla base della valutazione della relazione tra le cause per controversie pendenti dinanzi a giudici civili diversi. La norma dell’art.295 è destinata a operare in rapporti tra cause civili legate dal nesso di pregiudizialità-dipendenza:

a- quando la controversia pregiudiziale sorga per accertamento incidentale ma le regole impediscano la rimessione di tutta la causa al giudice superiore

b- quando per lo stato dei due processi separatamente promossi non possa operarsi la rimessione e la conseguente riunione della causa successivamente proposta al giudice preventivamente adito e neppure la rimessione allo stesso giudice se le cause così connesse pendano davanti ai giudici diversi del medesimo organo giudiziario. Un caso a sé è quello che sia stata proposta querela di falso in giudizio pendente avanti al giudice di pace o corte d’appello. Il rimedio contro il provvedimento di sospensione è l’ordinanza e il provvedimento deve essere emesso dal collegio. I provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo civile art.295 possono essere impugnati solo con istanza di regolamento di competenza. Non sono assoggettati alla norma i provvedimenti che rigettano l’istanza di sospensione formulata da una delle parti. Il provvedimento di sospensione è stato equiparato a questi fini a una declaratoria di incompetenza temporanea → il procedimento del regolamento di competenza è retto da norme ordinarie. Il processo resta sospeso fino alla pronuncia della corte di cassazione che decide se il processo deve rimanere sospeso o dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo, rimettendo quando occorre, le parti in termini, perché provvedano alla loro difesa. Se la riassunzione non avrà luogo nei termini suindicati il processo si estingue.

  • Sospensione volontaria o concordata art.296 cpc → disposta su istanza delle parti per un periodo non superiore a quattro mesi.
  • Sospensione impropria → il processo continua davanti a un altro giudice per lo svolgimento di una sua parte speciale determinata dalla necessità di far decidere una delle questioni del processo a un giudice diverso. Questa figura di sospensione si delinea infatti:

a- quando sia proposto regolamento di giurisdizione salvo che il giudice ritenga l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.

b- quando sia stato proposto il regolamento di competenza ad istanza di parte e d’ufficio.

c- quando sia stata accolta l’istanza di ricusazione del giudice

d- quando contro la stessa sentenza siano state proposte revocazione e ricorso in cassazione qualora si preveda che il giudice della revocazione disporrà la sospensione

e- quando gli atti sono trasmessi alla corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, proposta da una delle parti o sollevata d’ufficio, che il giudice ritenga rilevante per la definizione della causa e non manifestamente infondata. La trasmissione è disposta dal giudice con ordinanza con la quale sospende il giudizio in corso.

f- quando il giudice rimetta alla corte di giustizia delle CE la decisione delle questioni relative all’interpretazione dei trattati o alla validità o all’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie

  • Attiene al coordinamento tra diversi giudizi anche la norma art.337: quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata. Gli effetti della sospensione consistono nel divieto di compiere atti del procedimento e nell’interruzione dei termini processuali in corso che cominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza.
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