I vari uffici del Pubblico Ministero sono strutturati in livelli organizzativi paralleli a quelli dei corrispondenti uffici giudicanti. Vi sono, in primo grado, le procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e le Procure della Repubblica presso i Tribunali militari; in appello le procure generali presso le Corti di appello e le Procure distrettuali antimafia; in sede di legittimità, l’unica procura generale presso la Corte di Cassazione, nella quale troviamo anche la Procura Nazionale antimafia Innanzi al Tribunale monocratico, a seguito di delega nominativa del procuratore capo, le funzioni di accusa possono essere svolte anche da cd. delegati del P.M.: vice procuratori onorari, ufficiali di P.G. (per esigenze di obiettività, necessariamente diversi da quelli che hanno partecipato alle indagini), uditori giudiziari senza funzioni, ossia in tirocinio.
Tra i diversi uffici del P.M. non sussiste un rapporto di dipendenza gerarchica, ma una semplice relazione di mera sovraordinazione, collegata alla progressione del processo al grado di giudizio successivo In ciascun grado di giudizio, legittimato ad esercitare le funzioni di P.M. è unicamente l’ufficio costituito presso il corrispondente giudice, salvo le ipotesi espressamente contemplate (e quindi eccezionali) di concorrente potere dell’ufficio sovraordinato (ad es., in materia di legittimazione ad impugnare, cfr. art. 594). In fase di indagini preliminari, il procuratore generale presso la Corte d’appello non ha poteri né di investigazione, né di esercizio dell’azione penale, salvo le ipotesi eccezionali di avocazione. Ciò si riflette anche nella mancata previsione di sezioni di polizia giudiziaria presso la procura generale.
Il titolare di ogni singola Procura ha un potere di organizzazione dell’ufficio e designa il sostituto che debba trattare un certo procedimento, ma ha limitati poteri di sostituzione (grave impedimento, rilevanti esigenze di servizio), che può disporre con provvedimento motivato da comunicarsi al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 53). Il sostituto e’ colui il quale materialmente svolge le indagini sotto la “supervisione” del procuratore capo.
L’astensione
L’astensione trova nell’art. 52 un’agile disciplina. Non è obbligatoria sotto il profilo processuale, si fonda genericamente su gravi ragioni di convenienza, presuppone una dichiarazione motivata, è decisa dal capo dell’ufficio o del procuratore generale presso la corte d’appello o presso la corte di cassazione, se riguarda i capi degli uffici. La sostituzione è effettuata con un magistrato appartenente al medesimo ufficio, ma la regola è derogabile allorché si tratti del capo dell’ufficio.
I rapporti all’interno dell’ufficio.
Ciascun ufficio del pubblico ministero si compone di un titolare (procuratore generale presso la corte di cassazione o presso la corte d’appello; procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario) e uno o più magistrati addetti all’ufficio (sostituti procuratori). Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in proporzione all’organico dell’ufficio. Alle procure collocate presso le sezioni distaccate delle corti d’appello sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale. I titolari organizzano l’attività ed esercitano essi stessi le funzioni di pm allorché non designino uno o più tra gli altri magistrati dell’ufficio secondo meccanismi automatici.
L’art. 50 comma 1 e l’art. 70 comma 4 ord. giud. tutelano la l’autonomia del magistrato del pubblico ministero rispetto al titolare dell’ufficio in udienza. Un primo gruppo di cause di sostituzione si riferisce a cause che consentono una valutazione discrezionale da parte del capo dell’ufficio come il grave impedimento e le esigenze di servizio. Un secondo concerne alcune delle situazioni in presenza delle quali il giudice sarebbe obbligato ad astenersi. Un terzo gruppo riguarda la sostituzione effettuata con il consenso del magistrato interessato. Per quel che riguarda la fase delle indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero gode di un certo grado di autonomia, ma il capo dell’ufficio può fissare regole generali per la miglior efficienza dell’ufficio, nonché dettare singole direttive.