Uffici ed organi

Ognuno degli apparati minori in cui si disaggrega l’organizzino dello Stato e degli altri enti pubblici può essere configurato come una ” macchina organizzativa ” che è congegnata in modo tale da soddisfare gli interessi pubblici per la cui cura è stata creata. L’unità strutturale elementare dell’organizzazione si chiama ufficio. Il disegno organizzativo prefigura l’ufficio come un servizio prestato da persone.

Per adempiere i suoi compiti l’apparato deve servirsi di una particolare categoria di uffici che prende il nome di organi.

Oggi un ministero è composto da centinaia di uffici cui sono preposte migliaia di persone, non tutti però possono manifestare la volontà dell’apparato compiendo atti che vengono giuridicamente imputati allo stesso. Solamente i titolari di uffici sono abilitati dal diritto a fare questo, e tali uffici prendono appunto il nome di “organi”. Così esisterà un dirigente che può stipulare contratti per il ministero, e a sua volta il dirigente avrà un ufficio di segreteria che però non potrà agire all’esterno imputando effetti giuridici al ministero.

Degli organi si usano fare alcune classificazioni:

una prima classificazione consente di distinguere gli organi rappresentativi (i cui titolari sono eletti direttamente dal corpo elettorale) dagli organi burocratici cui sono preposte persone che professionalmente prestano la loro attività in modo pressoché esclusivo a favore dello Stato o di altri enti pubblici.

Un’altra distinzione è quella tra organi attivi, consultivi e di controllo: i primi decidono per l’apparato di cui sono parte, e quindi assolvo un compito deliberativo; i secondi danno dei consigli (che si chiamano “pareri”) ai primi sul modo in cui esercitare il loro potere decisionale; i terzi devono verificare la conformità alle norme (come si dice, la “legittimità”), ovvero l’opportunità (cioè il “merito”) di atti compiuti da altri organi. È opportuno aggiungere che i pareri espressi dagli organi consuntivi si distinguono a loro volta in: a)parere facoltativo, se l’organo deliberativo ha la facoltà di richiederlo, ma non l’obbligo; b)parere obbligatorio, qualora essi debbano esser obbligatoriamente richiesti; c)parere vincolante, che devono esser obbligatoriamente seguiti dall’organo che decide.

Il principio è che i pareri non sono vincolanti se la legge non lo prevede espressamente.

Organi costituzionali

La figura più importante è costituita dagli organi costituzionali. Essi sono elementi necessari dello Stato e la mancanza di uno di essi determinerebbe l’arresto della complessiva attività statale; sono elementi di cui non può aversi la soppressione o sostituzione con altri organi senza determinare un mutamento dello Stato e la loro struttura di base è interamente dettata dalla Costituzione; ciascuno di essi si trova in condizione di parità giuridica con gli altri organi costituzionali.

In sintesi si può affermare che egli organi costituzionali si differenziano dagli altri non soltanto per una diversità di funzioni ma soprattutto per una differenza di posizione, poiché è solo essi individuo lo Stato in un determinato momento storico.

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