L’esame delle parti (artt. 208-210) è destinato a prendere luogo della figura dell’interrogatorio in sede dibattimentale (art. 503). Seppure eventuale è un vero e proprio mezzo di prova. Le parti sono sottoposte all’esame solo se ne facciano richiesta o consentano alla richiesta formulata dall’altra parte. Una volta manifestata volontà favorevole, la parte perde la possibilità di esercitare senza pregiudizio la strategia del silenzio.

Per quanto riguarda l’imputato, sebbene non si parli di un obbligo di rispondere secondo verità alle domande rivoltegli, non è prevista nemmeno una formale attribuzione del diritto di non rispondere, né un avvertimento analogo a quello dell’art. 64 comma 3 in sede di interrogatorio. Si stabilisce invece che dell’eventuale rifiuto a rispondere si faccia menzione nel verbale.

Rimane comunque fermo l’esplicito riconoscimento della facoltà di non rispondere tutte le volte in cui dalla risposta potrebbe emergere una responsabilità penale dell’esaminato. Per quanto riguarda le regole di esclusione dettate in tema di testimonianza indiretta, esse risultano richiamate solo con riguardo all’esame delle parti diverse dall’imputato.

Apposita regolamentazione è prevista per dall’art. 210 con riferimento all’esame dibattimentale delle persone imputate in procedimento connesso nei confronti delle quali si proceda, o si sia proceduto, separatamente, e che comunque non possano assumere l’ufficio di testimone.

Riguardo a tali soggetti, nei dibattimenti relativi a processi diversi da quello in cui rivestano formalmente la qualità di imputati, essi vengono di regola esaminati a richiesta di parte, ma devono esserlo anche d’ufficio allorché ai medesimi sia stato fatto riferimento nell’ambito di una testimonianza, di un esame di natura indiretta.

In questa sede particolare, si applicano sempre le disposizioni dettate dall’art. 195 per l’ipotesi della testimonianza de relato, che rende applicabile anche il disposto dell’art. 194. Per le forme di svolgimento dell’esame, lo stesso art. 210 comma 5 assume come modello di base quello dell’esame dei testimoni.

Per il resto, la disciplina dell’esame dei soggetti in questione risulta costituita sulla base di un assetto intermedio tra quello del testimone e quello dell’imputato: da un lato per il richiamo delle norme concernenti la citazione, l’obbligo di presentazione e l’eventuale accompagnamento coattivo dei testimoni; dall’altro per la necessaria assistenza difensiva e il diritto del difensore di partecipare all’esame, il diritto al silenzio.

I soggetti cui deve applicarsi la particolare disciplina dell’esame ex art. 210 non sono più tutte le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, ma solo quelle non ricompresse nell’area degli imputati che a norma dell’art. 197-bis assumono l’ufficio di testimone. Significa che lo speciale meccanismo di acquisizione della prova dichiarativa ex art. 210 è oggi riservato alle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 lett. a, le quali non possano assumere l’ufficio di testimone.

Per quel che riguarda le persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. c o di un reato collegato a norma dell’art. 371 comma lett. b, occorre distinguere sulla base della loro precedente condotta processuale in forza del combinato disposto degli artt. 210 comma 6 e 197-bis comma 2: il primo dispone che la disciplina contenuta nell’intero articolo debba applicarsi anche ai soggetti in questione solo quando i medesimi non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato.

 

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