Analizziamo la reale portata di art 7,8,9,10 C.P. Per valutare la reale portata dell’art 3 (che fa riferimento a questi 3 articoli).

Art 7. In esso sono previsti una serie di delitti commessi da cittadini o stranieri in territorio estero: primi quattro numeri ispirati al criterio della difesa, mentre il n.5 è una disposizione a carattere generalissimo (quasi valvola di sicurezza). Non servono richieste esterne per attivare il procedimento.

Art 8. Si prevede il cosiddetto ”delitto politico” (2°) commesso all’estero da cittadini o stranieri: ha una natura oggettiva (reato che offende un interesse politico dello stato o un diritto politico del cittadino) e soggettiva (reato determinato in tutto o parte da motivi politici).”Condizioni di procedibilità” per la punibilità serve una richiesta del Guardasigilli ovvero una querela della persona offesa.

Art 9. Si parla del “delitto comune” del cittadino all’estero: nel 1° si parla dell’ipotesi del delitto per cui la legge italiana stabilisce ergastolo o pena non inferiore a 3 anni, nel 2° si parla di delitto per cui la legge italiana stabilisce pena restrittiva di libertà personale di minor durata. Anche qui le due condizioni di procedibilità di prima. Questa norma riguarda praticamente ogni forma di delitto commesso all’estero punito con pena detentiva, tranne: i reati convenzionali e i delitti puniti con pena pecuniaria a meno che non ricadano sotto n.5 art 7.

Art 10. Si prevede ipotesi di delitto comune commesso dallo straniero all’estero. Nel 1°, si considera lo straniero che compie all’stero un delitto a danno dello Stato o di un cittadino, delitto per cui legge italiana stabilisca ergastolo o reclusione non sotto un anno. Sempre le due condizioni di procedibilità. Nel 2° si dispone che se il delitto è commesso vs uno stato estero o uno straniero, il colpevole è punito su richiesta di Guardasigilli con norme italiane, nel caso in cui si trovi nello Stato, il delitto preveda o ergastolo o pena non sotto tre anni, l’estradizione del colpevole non concessa dallo Stato dove ha fatto il delitto o dallo stato a cui appartiene.

È’ ancora lecito parlare di “territorialità”? Per Gallo bisogna tener conto di questi art, per cui scaturisce una tendenziale universalità della legge penale italiana. Quindi universalità sul piano dei principi, ma sul piano effettuale la legge restringe così tanto le conseguenze sì da giungere di fatto a risultati uguali con quelli che si avrebbero in base al principio di territorialità, con possibilità immanente di superare i confini della territorialità.

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