Gli artt. 121, 122 e 123 concernono alcuni poteri accordati alle parti – ivi compreso il pubblico ministero – ed alcune modalità di esercizio di altri poteri non necessariamente propri delle parti. Tali soggetti usufruiscono del potere di presentare memorie o richieste scritte al giudice in ogni stato e grado del procedimento. Non sussiste, in effetti, un obbligo generale di comunicare le richieste e le memorie alle altre parti.
Avuto riguardo alle sole richieste, l’art. 121 comma 2° impone al giudice di provvedere entro il termine massimo di quindici giorni. Disposizioni speciali stabiliscono poi termini più brevi (artt. 299 comma 3°, 398 comma 1°, 418 comma 1° e 455). Naturalmente, l’obbligo scatta solo in dipendenza di una richiesta «ritualmente formulata». L’imputato detenuto o internato ha facoltà di presentare impugnazioni dichiarazioni (ivi compresa la nomina del difensore di fiducia) o richieste con atto ricevuto dal direttore dell’istituto.
Esse, dopo l’iscrizione nell’apposito registro, sono comunicate all’autorità competente immediatamente, ed hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria (art. 123 comma in altre parole, risulta neutralizzato il tempo per l’inoltro dell’atto. L’imputato custodito fuori dell’istituto usufruisce delle medesime facoltà: l’atto e in tal caso ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria.
Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni sono comunicate nel giorno stesso o al più tardi in quello successivo all’autorità giudiziaria competente mediante estratto, copia autentica o raccomandata, ma, nei casi di speciale urgenza, è dato avvalersi di strumenti più celeri, come il telegramma confermato da lettera raccomandata o di «altri mezzi tecnici idonei».
La garanzia della legalità
L’intervento del testimone ad atti del procedimento (cd testimonianza impropria) si giustifica per assicurare la regolare effettuazione dell’atto e precostituire, a tal fine, una fonte di prova personale distinta ed aggiuntiva rispetto al relativo verbale. Il codice esplicita che sono oggetto di prova pure i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali e colloca il testimone ad atti del procedimento tra coloro che sottoscrivono il verbale.
Non possono così intervenire come testimoni, a norma dell’art. 120, i minori degli anni 14, le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
La collocazione della norma all’interno della disciplina generale sugli atti può intendersi quale riconoscimento delle ulteriori funzioni svolte dai testimoni strumentali, qualificabili in termini di assistenza o di rappresentanza a favore dei soggetti comunque implicati nel procedimento. Richiami espressi all’art. 120 si trovano, infatti, a proposito dell’attività di assistenza prevista in tema di ispezione personale, perquisizione personale e locale.