Dibattimento

Il controllo delle parti e la discussione e decisione delle eventuali questioni preliminari sono le ultime attività della fase predibattimentale. A questo punto il presidente dichiara aperto il dibattimento e fa dare lettura dell’imputazione (art. 492), fase questa alla quale seguono le richieste di prove, l’istruzione dibattimentale (nucleo centrale) e la discussione delle parti.

Richieste di prova

Nell’attuale rubrica dell’art. 493 non si parla più di esposizioni introduttive , espressione questa che portava le parti a fare un sostanziale resoconto delle indagini svolte. La ratio è evidentemente quella di mantenere il giudice psichicamente neutrale, non influenzato dal racconto di indagini svolte dalle parti in maniera unilaterale.

Dato che l’organo giudicante non conosce le indagini svolte, spetta alle parti di presentare le richieste di ammissione dei mezzi di prova. Tali richieste, valutate dal giudice nella loro pertinenza e rilevanza in relazione ai fatti che devono essere provati, sono presentate nell’ordine dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private eventuali (responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria) e dal difensore dell’imputato. Nella richiesta, in particolare, la singola parte indica i fatti che intende provare e chiede l’ammissione delle relative prove. L’ordine in cui le parti formulano le proprie richieste rispecchia il principio dell’onere della prova: per primi parlano il pubblico ministero e la parte civile, in modo tale che la difesa sappia quali sono le prove che l’accusa intende presentare prima di dover chiedere l’ammissione delle proprie. Nel complesso le parti hanno l’onere di anticipare la propria strategia processuale: le richieste di prova, infatti, tendono a delineare nei limiti del prevedibile l’oggetto dell’istruzione dibattimentale (es. richiesta di ammissione di tutte le prove di cui ciascuna parte intende servirsi).

L’art. 493 co. 4 precisa che nel corso delle richieste di prova il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari . Tale previsione, introdotta dalla l. n. 479 del 1999, intende contrastare la prassi, seguita da alcuni pubblici ministeri, di leggere memorie nelle quali si dava ampio spazio ad atti di indagine, la conoscenza dei quali è preclusa al giudice del dibattimento.

Il giudice deve ammettere la prova quando essa è pertinente e quando vi sia anche soltanto il dubbio che possa essere rilevante e non sovrabbondante (diritto alla prova). Ai sensi dell’art. 495 co. 2, l’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico . La prova può essere definita prova contraria quando tende a negare l’esistenza del fatto affermato dalla prova principale:

  • se tale prova tende a negare l’esistenza del fatto medesimo, essa è pertinente ex lege, rimanendo da accertare soltanto se è rilevante, ossia se è idonea a formare un elemento di prova;
  • se tale prova tende ad affermare l’esistenza di un fatto diverso ma incompatibile (alibi), resta al giudice il compito di accertare se il fatto provato è in concreto incompatibile con il fatto principale.

L’art. 468 co. 1, come detto, impone alle parti a pena di inammissibilità di presentare almeno sette giorni prima della data del dibattimento la lista delle persone delle quali intendono chiedere l’esame. Ove il singolo dichiarante non sia stato inserito nella lista, la richiesta di sentirlo in dibattimento risulta essere inammissibile. L’art. 493 co. 2, tuttavia, attenua il rigore della sanzione di inammissibilità in quanto ammette che il giudice possa acquisire le prove non indicate nella lista quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente .

È consentita l’acquisizione concordata al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva (co. 3). Tale articolo non chiarisce se tale facoltà di acquisizione concordata possa essere esercitata esclusivamente al momento delle richieste di prova o anche successivamente nel corso del dibattimento. A detta di Tonini, tuttavia, appare preferibile questa seconda soluzione, dal momento che l’istituto in questione costituisce espressione del diritto alla prova.

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