Le nullità assolute

Le nullità che l’art. 179 definisce come assolute, si caratterizzano per la loro insanabilità. Anche le nullità assolute sono sottoposte alla forza preclusiva dell’irrevocabilità della sentenza, nonché dell’immutabilità dell’ordinanza o del decreto che chiude il procedimento. Ciò che distingue le nullità assolute da tutte le altre è il normale regime di insanabilità fino all’irrevocabilità del giudicato. Sono rilevabili di ufficio da parte del giudice in ogni stato e grado del procedimento.

Per quel che riguarda la figura del giudice, l’area delle nullità assolute si sovrappone per intero a quella delle corrispondenti nullità di ordine generale.

Per la figura del pm, tra le nullità di ordine generale sono assolute solo quelle relative all’iniziativa del medesimo nell’esercizio dell’azione penale.

Per quanto riguarda l’imputato e il suo difensore, la disciplina codicistica mira a presidiare le numerosi sedi del contraddittorio indefettibile.

L’intervento dell’imputato è garantito nei confronti delle nullità che derivano dall’omessa citazione al dibattimento di primo grado, ancorché tenuto a seguito di giudizio direttissimo instaurato nei confronti di imputato libero o di giudizio

immediato, e al dibattimento di secondo grado. La protezione della vocativo in iudicium investe tutti gli atti che compongono tale fattispecie recettizia, compresa la notificazione.

Quanto al difensore dell’imputato, è presidiata da nullità assoluta non solo l’assenza dal dibattimento di primo e di secondo grado, ma anche ogni altra ipotesi rispetto alla quale ne sia dichiarata obbligatoria la presenza. Rispetto alle medesime ipotesi anche l’incapacità o l’incompatibilità del difensore dell’imputato genera nullità assoluta. L’art. 179 comma 2 riconosce l’esistenza di nullità a previsione speciale definite espressamente come assolute.

 

Le nullità intermedie

Il regime delle nullità generali, diverse da quelle assolute, è dettato dall’art. 180 che non detta etichettature di sorta nella sua rubrica. L’espressione nullità intermedie appare la più opportuna per raggrupparle empiricamente, perché il relativo trattamento si situa in posizione mediana tra le nullità assolute e quelle relative. Come le prime infatti sono rilevabili anche ex officio, mentre, al pari delle seconde, risultano sanabili in un momento anteriore all’irrevocabilità della sentenza. Le nullità a regime intermedio non possono essere rilevate (dal giudice), né dedotte (dalle parti), se verificatesi prima del giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. I tempi di rilevazione risultano più ampi rispetto a quelli di deduzione: in camera di consiglio infatti il giudice può rilevare una nullità la cui deduzione, invece, non è più consentita alle parti, per le quali vale il termine della chiusura delle dibattimento o della discussione.

Se tempestivamente dedotta, ma non dichiarata dal giudice, la nullità è in via automatica devoluta al giudice dell’impugnazione.

L’area delle nullità intermedie si ricava sottraendo all’area delle nullità generali quelle assolute. Non ci sono nullità speciali sottoposte al regime delle nullità intermedie. Costituiscono nullità intermedie l’inosservanza delle disposizioni circa la partecipazione del pm al procedimento e l’inosservanza di disposizioni circa l’intervento, la rappresentanza e l’assistenza dell’imputato.

 

Le nullità relative

Le nullità relative si ricavano per esclusione dall’art. 181: tali sono le nullità non generali o non definite come assolute da specifiche disposizioni di legge. Ciò significa che le nullità relative sono, in ogni caso speciali, poiché la loro esistenza dipende da un’espressa comminatoria. Non vale invece la relazione contraria.

L’interprete, posto di fronte a una nullità a previsione speciale, è chiamato a individuare il trattamento dopo una serie di operazioni successive. Innanzitutto dovrà vedere se la fattispecie ricade nelle nullità generali, se la risposta è positiva dovrà accertare se essa ricada nelle nullità assolute, se invece la risposta è negativa dovrà inserire l’ipotesi in esame tra le nullità intermedie. Solo quando la collocazione nell’ambito delle nullità generali non sia riuscita, l’interprete è autorizzato a concludere che la nullità a previsione speciale vada assoggettata al regime delle nullità relative.

Le nullità relative devono essere dichiarate dal giudice solo su eccezione della parte interessata. Le nullità concernenti le indagini preliminari, l’incidente probatorio, o gli atti dell’udienza preliminare vanno eccepite in termini sempre brevi, ma distinti a seconda che si tenga o no l’udienza preliminare. Nel primo caso vanno eccepite prima del provvedimento di chiusura delle indagini preliminari, nel secondo subito dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti in giudizio. Se le relative nullità si verificano in giudizio devono essere eccepite tramite l’impugnazione.

Esistono infine anche due nullità relative di difficile collocazione perché rilevabili anche d’ufficio: l’art. 274 comma 1 lett. a e l’art. 292 comma 2.

 

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