Gli artt. 2727 e ss. disciplinano tre fenomeni molto diversi, le presunzioni legali assolute, le presunzioni legali relative e le presunzioni semplici. L’art. 2727, stabilendo che le presunzioni sono conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato , descrive lo schema del ragionamento deduttivo che viene utilizzato dal legislatore o dal giudice

Le presunzioni legali assolute sono un fenomeno situato a livello sostanziale, non incidente col tema della prova. Per esigenze di semplificazione, l’estrema probabilità che un fatto sia indice dell’esistenza di un altro fatto induce il legislatore a trasformare il fatto secondario da prova di quello principale in fatto principale esso stesso e a ricollegare a questo il prodursi dell’effetto giuridico, relegando il fatto principale a livello di mero motivo. (es. dato che ex artt. 596 e ss. alcuni soggetti sono incapaci di ricevere per testamento, anche per interposta persona, l’art. 599 co. 2 sancisce che le relazioni strette di parentela o di coniugio con la persona incapace sono fatti secondari indici del fatto principale interposizione: la nomina ad erede di parente o coniuge dell’incapace trasforma il fatto secondario parentela o coniugio in fatto principale, ricollegando l’effetto dell’incapacità di ricevere per testamento all’essere parente o coniuge di un incapace).

Si vede quindi come tale operazione di trasformazione non ha nulla a che vedere con la prova e riguarda il livello della costruzione della fattispecie legale astratta. La tecnica alla base delle presunzioni legali assolute, peraltro, è una tecnica tipica della legislazione per norme generali e astratte: per esigenze di certezza si sostituisce un fatto chiaro ad un fatto ambiguo, cosa questa che comporta una facilitazione dell’onere probatorio in processo

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