Sono le conseguenze che il giudice o la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto (art. 2727 cc.).
Si distingue fra:
– Presunzioni relative: es. art. 1153 cc. (la buona fede è presunta ai sensi dell’art. 1147 cc.);
– Presunzioni assolute: es. art. 599 cc. stabilisce l’incapacità di ricevere per testamento di certi soggetti (es. notaio che riceve il testamento). Le disposizioni a favore degli incapaci sono nulle anche se fatte per interposta persona (sono interposta persona il coniuge, il discendete e l’ascendente delle persone incapaci di ricevere, anche se sono chiamate congiuntamente all’incapace).
– Presunzioni semplici: sono quelle tratte dal giudice, non dalla legge. Sono previste dall’art. 2729 cc. che afferma che “sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice”. Il giudice può ammetterle sono quando sono “gravi, precise e concordanti”. Quando non è ammessa la prova per testimoni non sono nemmeno ammesse le presunzioni semplici.
Le presunzioni semplici sono un procedimento di elaborazione logica della conoscenza di fatti per pervenire alla conoscenza di un fatto che non si conosce.
Quando si parla di presunzioni semplici ci si può riferire anche a quelli che sono i fatti secondari. Da questi fatti secondari, attraverso un procedimento di elaborazione logica, si può arrivare a conoscere dei fatti principali.
Per quanto riguarda le preclusioni i fatti secondari sono assoggettati al regime delle prove.
Dalla conoscenza di più fatti secondari si può giungere alla conoscenza di un altro fatto secondario. Più ci si allontana dal fatto principale e più il procedimento di presunzione logica mostra una probabilità minore di arrivare a conoscere del fatto principale. Ecco perché il legislatore richiedere che per raggiungere la conoscenza del fatto ignoto le presunzioni semplici devono essere “gravi, precise e concordanti”. Chiede cioè più fatti secondari per arrivare alla conoscenza del fatto ignoto. La giurisprudenza invece ritiene sufficiente anche una sola presunzione semplice, purché questa sia grave e precisa.
Non si può raggiungere la prova di un fatto ignoto tramite presunzioni semplici quando la legge non ammette la prova per testimoni (avvicina sotto il profilo dell’attendibilità della prova, la presunzione semplice alla prova per testimoni).
Bisogna distinguere fra presunzione legale relativa e fatto impeditivo.
Nell’art. 1153 cc. si poteva scrivere “salvo che l’acquirente non avesse buona fede”, avrebbe avuto la stessa conseguenza, nel senso che sia nel caso della presunzione relativa sia nel caso dei fatti impeditivi abbiamo una circostanza dalla cui esistenza dipende il prodursi degli effetti della fattispecie costitutiva, e chi si afferma titolare del diritto non ha l’onere di provare questa circostanza. Qualificare quest’ipotesi come presunzione relativa o questa circostanza di segno opposto come fatto impeditivo è la stessa cosa.
Le norme sulle presunzioni legali assolute sono qualificate tradizionalmente come norme processuali, ma vi è chi ritiene che in realtà siano norme di natura sostanziale (questo perché affermando una determinata presunzione ed escludendo la prova contraria in realtà si riduce la fattispecie costitutiva di un effetto giuridico in un elemento).