L’analisi delle norme sull’imputabilità rivela il ruolo fondamentale dell’accertamento dell’età dell’imputato al momento della commissione del fatto.

Qualora l’imputato al momento della commissione del fatto non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, si impone il proscioglimento per non imputabilità.

Nel caso, invece, che si trovi nella fascia compresa tra i 14 e i 18 anni, allora il giudice deve accertare la sussistenza della capacità di intendere e di volere.

Se vi è incertezza sull’età dell’imputato il giudice, anche d’ufficio, deve disporre perizia. In ogni caso, qualora permanga il dubbio, la minore età deve essere presunta ad ogni effetto; quindi l’imputato è ritenuto infradiciottenne o infraquattordicenne a seconda che il dubbio riguardi il compimento del diciottesimo o del quattordicesimo anno di età.

Inoltre il p.m. e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minorenne; essi possono assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti col minorenne; inoltre possono acquisire il parere di esperti “anche senza alcuna formalità”; tali strumenti devono essere utilizzati per il raggiungimento delle seguenti finalità:

  • accertare l’imputabilità e il grado di responsabilità del minore
  • valutare la rilevanza sociale del fatto
  • disporre un trattamento penale adeguato e gli eventuali provvedimenti di natura civile
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