Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale, la quale:

  • inizia nel momento in cui una notizia di reato perviene alla polizia o al pubblico ministero;
  • termina quando il pubblico ministero esercita l’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio) o ottiene dal giudice l’archiviazione.

Le indagini preliminari consistono in investigazioni svolta dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. In forza dell’art. 327, peraltro, la direzione delle indagini spetta al pubblico ministero.

Gli atti di indagine, svolti in segreto dal soggetto che investiga, sono assunti in modo unilaterale e senza il contraddittorio. Per tale motivo, di regola, gli atti di indagine non sono utilizzabili ai fini della decisione pronunciata in dibattimento (cosiddetto principio della separazione delle fasi). La norma cardine, enunciata in Costituzione, secondo la quale il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 co. 4), viene attuata nel codice dall’art. 526, in base al quale il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento .

Al fine di sottolineare il variare del regime di utilizzabilità in dibattimento, il legislatore indica con termini differenti le prove (es. ricognizione di persone) e gli atti di indagine (es. individuazione di persone), anche se si tratta di atti che dal punto di vista contenutistico sono simili.

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