Acquisita la notizia di reato direttamente o per la comunicazione fattane alla polizia giudiziaria, il pm, iscritta la notizia nel registro, svolge le indagini preliminari necessarie a consentirli di determinarsi in ordine all’esercizio dell’azione penale (art. 326). Indaga anche su fatti e circostanze favorevoli all’indagato (art. 358). Nello svolgimento delle indagini preliminari il pm:

a) compie l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (art. 364 comma 1). Quando ha ottenuto dal giudice l’ordinanza applicativa di una misura cautelare, il pm può procedere a interrogatorio solo dopo l’interrogatorio di garanzia svolto dal giudice non oltre 5 giorni dall’inizio della custodia cautelare in carcere o 10 dall’inizio dell’esecuzione di ogni altra misura cautelare. L’interrogatorio dell’indagato detenuto condotto dal pm nel corso delle indagini preliminari è verbalizzato in forma riassuntiva e documentato interamente, a pena di inutilizzabilità, con la riproduzione fonografica o audiovisiva;

b) riceve la presentazione spontanea dell’indagato e le conseguenti dichiarazioni spontanee dello stesso. Se in occasione di tale presentazione il pm contesta il fatto all’indagato e lo ammette ad esporre le proprie discolpe, l’atto equivale ad interrogatorio e deve svolgersi a norma degli artt. 64, 65 e 364;

c) compie l’esame delle persone informate dei fatti, con il divieto, sino a che la testimonianza venga assunta o non venga ammessa o comunque non abbia luogo, di escutere persone che un’altra parte processuale abbia indicato come fonti di prova in una richiesta di incidente probatorio o di integrazione probatoria a norma dell’art. 422 comma 2, in una lista predibattimentale depositata a norma dell’art. 468 o il cui esame sia stato ammesso dal giudice del dibattimento a norma dell’art. 507. Come la polizia giudiziaria, anche il pm non può chiedere alle persone informate dei fatti già esaminate dal difensore o dal suo sostituto, notizie sulle domande loro formulate da costoro e le relative risposte.

Pertanto:

– avverte la persona esaminata della sua facoltà di non rendere dichiarazioni allorché essa sia un prossimo congiunto dell’indagato o legata ad esso dai rapporti previsti nell’art. 199 comma 3;

– nei confronti delle persone informate dei fatti che invocano il segreto professionale o d’ufficio compie gli accertamenti necessari ed eventualmente impartisce l’ordine di deporre così come previsto dagli artt. 200 comma 2 e 201 comma 2;

– ordina al giornalista di rivelare il nome del suo informatore se la notizia di carattere fiduciario da lui acquisita è indispensabile ai fini della prova del reato per cui si procede e la veridicità della notizia può essere accertata solo tramite l’identificazione della fonte (art. 200 comma 3);

– informa il presidente del Consiglio dei ministri dell’intervenuta opposizione del segreto di Stato e chiede al giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere. Chiede al giudice di definire la natura del reato ove ritenga che la notizia di cui si nega la rivelazione concerne un reato diretto all’eversione dell’ordinamento costituzionale;

– prende atto della dichiarazione dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria o del dipendente dei servizi per le informazioni e la sicurezza di non voler rivelare il nome del proprio informatore (art. 203). Anche il pm, ove la persona esaminata renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità osserva l’art. 63. La persona informata dei fatti esaminata dal pm che rende dichiarazioni false, nega il vero o tace in tutto o in parte sui fatti che sa in ordine ai fatti su cui è escussa, commette il reato di false informazioni al pm. La perseguibilità di tale reato resta sospesa fino a quando il procedimento nel quale la persona è stata esaminata sia sfociato nell’archiviazione o nella sentenza di non luogo a procedere o nella sentenza emessa nel giudizio di primo grado;

– compie l’esame delle persone indicate nell’art. 210

– compie il confronto dell’indagato con altri indagati e con le persone informate dei fatti o con quelle indicate nell’art. 210 se tali soggetti negli interrogatori o esami hanno reso dichiarazioni inconciliabili si circostanze importanti per l’accertamento del reato;

– in caso di necessità per l’immediata prosecuzione delle indagini, dispone l’individuazione di una persona, di una cosa o di quanto altro sia suscettibile di percezione sensoriale, anche sottoponendo l’oggetto “in immagine” a chi deve individuarlo e adottando le cautele prescritte dell’art. 214 comma 2 (art. 361);

– dispone con decreto motivato l’ispezione delle persone, delle cose e dei luoghi sulle quali o nei quali ragionevolmente ritenga di poter accertare le tracce e gli altri elementi materiali del reato;

h) compie rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, accertamenti ed ogni altra operazione tecnica nominando anche consulenti tecnici;

i) dispone con decreto motivato la perquisizione personale di colui del quale vi è fondato motivo di ritenere che occulti sulla persona il corpo del reato o le cose pertinenti al reato e la perquisizione del luogo ove vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso (art. 247). In caso di urgenza dispone per iscritto che la perquisizione di un’abitazione o dei luoghi chiusi adiacenti ad essa sia iniziata in tempo di notte. Al fine di rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o di accertare altre circostanze utili alle indagini, esamina o delega gli ufficiali di polizia giudiziaria ad esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto dispone la perquisizione. Chiede al giudice l’autorizzazione a disporre l’ispezione, la perquisizione o il sequestro negli uffici dei difensori. Esegue personalmente tali atti, non delegabili alla polizia giudiziaria (art. 103 comma 4);

j) dispone con decreto motivato il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti anche presso uffici postali e telegrafici e banche. Ove il detentore delle cose opponga il segreto professionale o d’ufficio, il pm svolge gli accertamenti necessari e, se l’opposizione risulta infondata dispone il sequestro. In caso di opposizione del segreto di Stato, ne chiede conferma al presidente del Consiglio e, qualora costui confermi, se ritiene la prova sottratta al processo essenziale per la definizione di questo, chiede al giudice di pronunciare la sentenza di non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato (art. 256 comma 3). Il pm, se ritiene di non disporre il sequestro probatorio richiestogli dall’interessato, trasmette la richiesta ed il proprio parere negativo al giudice (art. 368). Provvede sulla restituzione delle cose sequestrate con decreto motivato, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione al giudice;

k) chiede al giudice l’autorizzazione a disporre l’intercettazione di comunicazioni. Dispone l’intercettazione senza autorizzazione nei casi di urgenza quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini con decreto motivato che trasmette entro 24 ore al giudice per la convalida (art. 267 comma 2). Chiede al giudice la proroga del termine di durata dell’intercettazione, compie personalmente l’intercettazione oppure la delega ad un ufficiale di polizia giudiziaria. A tutela delle indagini chiede al giudice di autorizzarlo a differire il deposito dei verbali e delle registrazioni non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Chiede al giudice l’acquisizione delle conversazioni e dei flussi di conversazioni informatiche o telematiche che non appaiano manifestamente irrilevanti;

l) se l’urgenza non permette di attendere il risultato del giudice, dispone il sequestro preventivo con decreto motivato, che entro 48 ore dall’esecuzione trasmette al giudice per la convalida;

m) emette l’invito all’indagato a presentarsi e decreto di citazione della persona offesa dal reato, delle persone informate sui fatti, delle persone indicate nell’art. 210, del consulente tecnico, dell’interprete e del custode di cose sequestrate, con l’avvertimento che lo stesso pm potrà disporre l’accompagnamento coattivo della persona invitata o citata la quale non compaia senza addurre un legittimo impedimento. L’invito a presentarsi va notificato con un anticipo di almeno 3 giorni, salvo un termine minore per i casi di urgenza. Solo su autorizzazione del giudice il pm può disporre l’accompagnamento coattivo dell’indagato per procedere a interrogatorio o confronto (art. 376);

n) nell’esercizio delle sue funzioni il pm dispone dei poteri coercitivi conferiti al giudice dall’art. 131, sicchè può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica prescrivendo tutto quanto occorre per l’ordinato compimento dei propri atti (art. 378).

 

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