Il processo vive di forme, ed esiste uno stretto legame tra la forma degli atti e l’esigenza di limitare i poteri dei soggetti del processo tramite la legge.

Sembrerebbe che il codice contrapponga gli atti compiuti nel procedimento agli atti compiuti nel processo. I primi sembrerebbero a forme libere, i secondi a forme vincolate.

Benché all’interno del codice non manchino atti a forma libera, si può affermare che nel quadro del sistema predominano gli atti a forma vincolata.

Il legislatore non fornisce una disciplina unitaria della forma, un simile disegno è coltivato solo per quegli atti del giudice che si traducono in provvedimenti, perché compiuti da un organo dello Stato nell’esercizio di un potere. L’art. 125 segue la tradizione prevedendo tre modelli: sentenza, ordinanza, decreto.

Le sentenze si caratterizzano per l’idoneità a chiudere uno stato o un grado del procedimento.   Di  esse   possono   farsi   diverse   classificazioni,   fondamentale   è   la contrapposizione tra sentenze di condanna e sentenze di proscioglimento; le prime sono considerate dall’art. 533 come uno degli esiti tipici del dibattimento, ma le sentenze   di   condanna   possono   anche   essere   pronunciate   al   termine   del   rito abbreviato. Vale come sentenza di condanna il decreto penale, mentre la sentenza di patteggiamento è solo equiparata alla sentenza di condanna.

Le sentenze di proscioglimento costituiscono una categoria assai ampia che include, innanzitutto le sentenze di assoluzione pronunciate all’esito del dibattimento con le formule per cui: il fatto non sussiste, l’imputato non l’ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione.

Le sentenze di assoluzione, allorché diventano irrevocabili, acquistano l’autorità di cosa giudicata. Sentenze di assoluzione sono pronunciabili anche a seguito di giudizio abbreviato, ma dalla loro irrevocabilità non discende l’efficacia di giudicato di danno, a meno che la parte civile abbia accettato il rito abbreviato.

Dalle sentenze di assoluzione si distinguono tutte le altre sentenze di proscioglimento: innanzitutto le sentenze di non luogo a procedere, pronunciate al termine dell’udienza preliminare con le formule, tanto di merito che di rito, indicate nell’art. 425 comma 1.

Ove non siano più soggette ad impugnazione acquistano forza esecutiva, ma non godono dell’irrevocabilità, potendo essere revocate a certe condizioni.

Residuano infine le sentenze di non doversi procedere, emesse nei restanti stati e gradi del procedimento. Qui si collocano le sentenze predibattimentali pronunciate con le formule per cui l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero il reato è estinto; le sentenze dibattimentali fondate sulle stesse formule, nonché quelle pronunciate, sempre con le medesime formule, al termine del giudizio abbreviato. In questa classe devono infine essere annoverate anche le sentenze che riconoscono non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato ovvero di una violazione del divieto di bis in idem. Trattandosi di sentenze meramente processuali esse non implicano un approfondimento di merito: sicchè pur diventando irrevocabili sono sempre prive di efficacia in sede extrapenale.

Restano ancora altre figure, per esempio le sentenze cd dichiarative, in quanto verificano l’esistenza di determinate fattispecie, caratterizzate per la loro natura processuale, ma sfornite della portata liberatoria delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento. Tali sono per esempio le sentenze di annullamento e le sentenze che pronunciano sulla giurisdizione e sulla competenza. Si pensi infine alle sentenze costitutive cd costitutive, in quanto esse stesse creative di effetti giuridici.

Altra classificazione è quella tra sentenze di merito e sentenze processuali: le prime risolvono la questione relativa al dover punire, e a tale categoria si ascrivono le sentenze di condanna e di assoluzione, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato, le seconde invece non affrontano tale questione ma risolvono meri profili processuali, come le sentenze di annullamento, quelle sulla competenza, quelle che dichiarano l’improcedibilità dell’azione.

Le ordinanze servono, invece, a governare l’andamento del processo, pur essendovene alcune in grado di concluderlo, come quelle che dichiarano l’inammissibilità dell’impugnazione. Di regola sono revocabili.

I decreti esprimono un comando dell’autorità procedente, assumendo natura prevalentemente amministrativa, il che spiga perché possano essere emessi anche dal pm.

La scelta di una determinata forma rispetto ad un’altra è il frutto di una opzione demandata al legislatore.

I decreti, a differenza delle sentenze e delle ordinanze, non abbisognano, se non diversamente disposto, della motivazione. Al tempo stesso è prevista nullità per mancanza di motivazione nelle sentenze, nelle ordinanze e, ove prescritta, nei decreti.

Stando alla giurisprudenza prevalente, la motivazione per relationem non è causa di nullità tutte le volte in cui il secondo atto sia conosciuto o facilmente conoscibile dalla parte.

L’art. 125 si occupa anche della deliberazione dei provvedimenti in camera di consiglio, la quale si caratterizza per l’immediatezza rispetto alla chiusura della trattazione, per l’immutabilità dei giudici rispetto alla trattazione medesima e per la continuità delle operazioni. Da essa è escluso per l’espresso divieto, unitamente alle parti, l’ausiliario, che di regola assiste il giudice in tutti gli atti ai quali procede, in conformità alla regola dettata dall’art. 126.

Nel comma 4 dell’art. 125 è collocata l’espressa previsione del segreto sulla deliberazione, penalmente tutelato dagli artt. 326 e 685 c.p. A tutto ciò si ricollega il comma 5 dello stesso art. 125. Nel caso di provvedimenti collegiali e purchè lo richieda un componente del collegio che non abbia espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso ed i motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano tra i componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti gli altri, viene conservato in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.

 

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