Memorie e richieste delle parti

L’articolo 121 del c.p.p. riconosce alle parti il c.d. ius postulandi, cioè il diritto delle parti di interloquire con il giudice, presentato memorie e richieste. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel riconoscere lo ius postulandi non solo alle parti ma anche alla persona sottoposta ad indagini (ai sensi dell’articolo 61 che dispone: “I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta ad indagini”) e alla persona offesa (ai sensi dell’articolo 90 che dispone: “La persona offesa dal reato può presentare memorie in goni stato e grado del procedimento”).

Le memorie hanno come scopo di spiegare al giudice le opinioni e le ragioni della parte. Al contrario delle richieste non è necessario che il giudice risponda con l’adozione di un apposito provvedimento.

Le richieste hanno, invece, come scopo di ottenere un determinato provvedimento dal giudice. Entro 15 giorni (salvo diversi termini previsti dalla legge), il giudice dovrà rispondere alle richieste mediante l’adozione di un provvedimento positivo o negativo.

Una particolare disciplina è dettata per l’esercizio dello ius postulandi da parte delle persone detenute o internate (che presenteranno le loro memorie/richieste per mezzo del direttore dell’istituto presso cui sono “ospitati”) ovvero dalle persone in stato di arresto, arresto domiciliare o custodia in luogo di cura (che eserciteranno lo ius postulandi per mezzo dell’ufficiale di polizia giudiziaria).

 

La procura speciale

L’articolo 122 del c.p.p. disciplina la procura speciale, stabilendo una disciplina diversa a seconda del soggetto che ne va ad usufruire.

Per quanto riguarda l’imputato, egli, per mezzo di procura speciale, permetterà al suo procuratore di compiere atti di natura personalissima che normalmente richiederebbero la sua presenza (ad esempio la richiesta di patteggiamento).

Per quanto concerne la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato, possiamo distinguere due diversi tipi di procura. La procura ad litem con cui viene conferita al difensore la rappresentanza processuale e la procura ad causam: con cui vengono concessi ad un soggetto (eventualmente diverso dal difensore) i poteri necessari per far valere l’azione risarcitoria nell’ambito del processo penale.

Per quanto riguarda i requisiti della procura speciale, l’articolo 122 stabilisce che essa deve essere rilasciata mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata. Deve, inoltre, essere indicato l’oggetto per cui è conferita e i fatti ai quali si riferisce.

Per quanto riguarda la procura speciale rilasciata dalle pm, è sufficiente che essa contenga l’apposizione del sigillo e della sottoscrizione del dirigente preposto all’ufficio dislocato nella circoscrizione in cui si procede.

 

Partecipazione di testimoni ad atti del procedimento

Per garantire il regolare compimento degli atti processuali, è possibile che alla formazione degli atti siano presenti dei testimoni (si pensi come esempio ai testimoni presenti durante le ispezioni personali ovvero durante le perquisizioni domiciliari).La legge parla di testimonianza impropria, per distinguerla da quella utilizzata con finalità probatorie nel corso del procedimento. Non possono fungere da testimoni i minori di anni 14, gli incapaci, coloro che sono soggetti a misure detentive o misure preventive di sicurezza.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori