Il rispetto della precostituzione e della naturalità, richiedono che sia la legge a determinare in via generale (e non per il singolo processo) le regole necessarie per determinare la giurisdizione e la competenza . Entrambe devono essere fissate dalla legge ordinaria vigente al momento della commissione del fatto da giudicare, così da garantire la riserva di legge e la precostituzione del giudice.

La giurisdizione penale ossia il potere/dovere di applicare la legge penale sostanziale una volta accertati processualmente I presupposti, appartiene indistintamente a tutti I giudici penali. Essa serve a determinare se la questione rientra nella giurisdizione del giudice penale ovvero in quella di un altro giudice (ad es. quello civile).

Una volta stabilito che la giurisdizione spetta al giudice penale, bisognerà stabilire chi sia fra i vari giudici penali quello competente a giudicare quel singolo caso (attraverso il criterio della competenza per materia, per territorio, per connessione, funzionale di cui ci parla l’articolo 4 del codice di procedura penale).

Da notare che la violazione delle norme sulla competenza (che si ha quando la sentenza viene adottata da un giudice diverso rispetto a quello competente) non impedisce la formazione del giudicato, qualificando la sentenza come valida e irrevocabile.

Al contrario la violazione delle norme sul riparto della giurisdizione fanno si che la sentenza provenga da un soggetto privo del potere giurisdizionale necessario per giudicare, per questo motivo essa deve considerarsi inesistente e quindi priva della capacità di passare in giudicato.

La giurisdizione spetta ad ogni giudice penale per intero, mentre le regole di competenza servono solo per individuare il giudice che dovrà intervenire nel singolo caso, senza però avere alcuna incidenza sul potere giurisdizionale.

Passando ad analizzare le diverse categorie di giudici penali, è possibile anzitutto distinguere i giudici ordinari dai giudici speciali. Sono giudici penali ordinari di primo grado il giudice di pace, il Tribunale (in composizione monocratica e collegiale), la Corte d’assise, il tribunale per i minorenni; in secondo grado: la Corte d’appello, la Corte d’assiste d’appello, la sezione della Corte d’appello per i minorenni; i n terzo grado: la Corte di cassazione, unica per tutto il territorio nazionale, la cui sede è collocata a Roma.

Sono giudici penali speciali: il Tribunale militare (competente per i reati commessi dagli appartenenti alle forze armate); la Corte costituzionale, per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione, commessi dal Presidente della Repubblica. Ai sensi dell’art 102 comma 2 della Costituzione, è vietato istituire nuovi tribunali speciali.

Data la distinzione fra giudici giurisdizione e competenza e fra giudici ordinari e giudici speciali, è possibile analizzare le regole introdotte dal legislatore per la ripartizione della competenza, iniziando dalla competenza per materia utilizzata per la ripartizione della competenza fra i giudici ordinari (di essa si occupano gli articoli 5 e 6 del c.p.p.). Detta regola ripartisce la competenza fra i giudici a seconda del titolo del reato per cui si procede (criterio qualitativo) ovvero della quantità della pena massima prevista (criterio quantitativo).

Alla Corte d’assise spetta, ai sensi dell’articolo 5 del c.p.p., la competenza per i delitti più gravi ( fatti di sangue e reati politici) per i quali si ritiene che il giudice naturale (cioè il giudice più idoneo a cogliere non solo gli elementi giuridici ma anche quelli socio-culturali del reato) sia quello in composizione mista popolare e professionale. La Corte d’assiste, infatti, è composta da 2 giudici professionisti e da 6 giudici popolari.

In base al criterio qualitativo, alla Corte d’assise è attribuita la competenza a giudicare l’omicidio del consenziente (art 579 c.p.); l’istigazione o aiuto al suicidio (art 580 c.p.); l’omicidio preterintenzionale (art 584 c.p.); il delitto di ricostituzione del partito fascista; di genocidio e tutti i delitti dolosi da cui deriva la morte di una persona o di più persone.

Alcuni reati, tuttavia, sono sottratti alla competenza della Corte d’assise: in particolare quei reati per i quali si richiede una particolare preparazione tecnico-giuridica (sicuramente estranea ad una giuria popolare) ovvero per i quali si teme che il giudice popolare possa più facilmente essere soggetto ad influenze esterne (si pensi ad es. al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, previsto dall’articolo 416 bis del c.p.). Questi reati rientrano nella competenza del Tribunale.

In base al criterio quantitativo, la Corte risulta competente a giudicare i delitti per i quali la legge stabilisce la pena all’ergastolo o comunque una pena massima non inferiore a 24 anni (con l’esclusione di alcuni delitti come quello di rapina, tentato omicidio, sequestro di persona ecc. di competenza del tribunale).

Il giudice di pace è competente per i reati di minore gravità, in cui si vuole sfruttare la possibilità di utilizzare quest’organo per una rapida soluzione del giudizio. In base al criterio qualitativo, esso è competente per i reati minori espressione di micro- conflitti individuali. Si pensi ad es. al reato di percosse (art. 581 c.p.); al reato d’ingiuria (art. 594 c.p.); alle minacce (art. 612 c.p.) o al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Il Tribunale, ai sensi dell’articolo 6 del c.p.p., ha una competenza residuale per tutti i reati che non rientrano nella competenza della Corte d’assise e del giudice di pace, nonchè del Tribunale per I minorenni. A sua volta la competenza del tribunale può essere suddivisa a seconda che la causa venga attribuita al Tribunale in composizione collegiale ovvero al Tribunale in composizione monocratica.

Al Tribunale in composizione collegiale spetta, in base al criterio quantitativo, la competenza per i reati punti con una pena massima non inferiore a 10 anni, anche nell’ipotesi di tentativo, esclusi quelli competenti della Corte d’assise. In base al criterio qualitativo, è c o mp e t e nt e p e r una serie di reati indicati dalla legge come ad es. l’associazione a delinquere di stampo mafioso, i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.; i reati sessuali; i reati commessi dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni.

Al Tribunale in composizione monocratica spetta, in base al criterio quantitativo, la competenza per i reati puniti con una pena che non eccede i 10 anni, esclusi quelli competenti del gdp. In base al criterio qualitativo, è competente per i delitti legati al traffico, produzione e detenzione di stupefacenti; il reato di guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti ecc.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori