Qualora vi sia stata sentenza irrevocabile, il giudicato comporta la non modificabilità dell’accertamento del fatto (principio della certezza dei rapporti giuridici): il giudicato, infatti, ha un effetto preclusivo, sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione, non potendosi avere un nuovo processo penale nei confronti del medesimo imputato per il medesimo fatto storico.

Gli effetti del giudicato possono venir meno soltanto in un caso: ai sensi degli artt. 629, infatti, nei casi determinati dalla legge (art. 630), un’impugnazione straordinaria (revisione) è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati . Nelle evenienze di cui all’art. 630, in particolare, il legislatore ritiene prevalente l’esigenza di giustizia sull’esigenza di certezza. Al di fuori della revisione vale la regola dell’effetto preclusivo del giudicato secondo cui l’accertamento del giudice penale non è modificabile anche se successivamente si scopre che egli ha commesso errori di fatto o di diritto, ivi compresi gli errori in procedendo.

Volendo dare una definizione, quindi, la revisione è quell’impugnazione straordinaria che ha per oggetto una sentenza di condanna divenuta irrevocabile (art. 629). In base alla l. n. 134 del 2003, peraltro, oggetto di revisione può essere anche la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

Competente, sia per la fase di deliberazione preliminare della richiesta, sia per il giudizio di revisione, è esclusivamente la corte di appello determinata in base alla medesima tabella con cui si individua la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (art. 633 co. 1 che rinvia all’art. 11). Si tratta pertanto della corte di appello di un distretto diverso da quello in cui si è svolto il giudizio divenuto irrevocabile. Il motivo di tale peculiare competenza, introdotta dalla l. n. 405 del 1998, è rappresentata dall’esigenza di evitare influenze ambientali e, di conseguenza, di tutelare la serenità del giudicato chiamato ad un compito così delicato quale quello di travolgere un giudicato.

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