La revisione può essere chiesta nei seguenti casi (art. 630):

  • fatti incompatibili con quelli accertati da altra sentenza: se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli accertati in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o del giudice speciale (conflitto teorico tra giudicati);
  • sentenza revocata che abbia deciso una questione pregiudiziale: se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali;
  • nuove prove che determinano il proscioglimento: se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove che, sole o congiunte a quelle valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631. Secondo le Sezioni unite debbono considerarsi prove nuove ai sensi dell’art. 630 lett. c non soltanto quelle sopravvenute rispetto alla sentenza irrevocabile e quelle preesistenti e sconosciute alle parti, ma anche le prove comunque non acquisite nel procedente processo o acquisite ma non valutate.

Questo è evidentemente il cuore della revisione: basta allegare la notizia delle nuove prove, infatti, perché la corte di appello, se le ritiene decisive, ammetta la revisione ed il suo presidente disponga il decreto di citazione a giudizio;

  • sentenza pronunciata in conseguenza di un fatto previsto come reato: se è dimostrato che la sentenza venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio (es. falsa testimonianza) o di un altro fatto previsto dalla legge come reato (es. simulazione di reato).
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